Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3918 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nei confronti di: COGNOME NOME, nato a Gavardo (Bs) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 01/08/2025 -del Tribunale di Trento; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta del 26/11/2025, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con richiesta del 14 giugno 2025 ( la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento aveva premesso che NOME COGNOME aveva chiesto ed ottenuto, nell’ambito del proc. pen. n. 1070/2024 R.G.N.R., l’applicazione della pena nella jp ,
misura di anno uno e mesi quattro di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all’integrale risarcimento sofferto dalla parte civile costituita.
Aveva evidenziato che il G.U.P. del Tribunale di Trento, nel corpo della relativa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26 marzo 2024, aveva però omesso di stabilire il termine entro il quale l’obbligo risarcitorio doveva essere adempiuto.
Aveva, pertanto, chiesto al Giudice dell’esecuzione di determinare detto termine.
Con ordinanza dell’i agosto 2025 il giudice, dopo aver rilevato che nella sentenza di applicazione della pena non era stato effettivamente fissato il dies ad quem entro il quale il condannato era tenuto ad adempiere all’obbligo risarcitorio imposto, richiamato il principio di diritto di recente espresso da questa Corte (Sez. 6, n. 6842 del 22/01/2025, ric. M., Rv. 287591), ha determinato detto termine in quello di anni cinque dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto l’11 settembre 2024.
Il P.M. del Tribunale di Trento propone tempestivo ricorso in cassazione avverso detta ordinanza.
Evidenzia che essa si fonda su un’interpretazione non condivisibile di un obiter dictum della pronuncia, sopra menzionata, che andrebbe più correttamente valutato }=33) alla luce delle argomentazioni spese dal massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577) ed inteso, per l’effetto, nel senso che il termine quinquennale per ottemperare all’obbligo cui è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale può trovare applicazione solo nel limitato caso in cui né il Giudice della cognizione, di primo e di secondo grado, né il Giudice dell’esecuzione abbiano fissato detto termine.
Sostiene, allora, che una lettura funzionalmente orientata imponga di ritenere che il Giudice dell’esecuzione sia tenuto ad indicare un termine più breve rispetto a quello quinquennale posto che quest’ultimo «ove spirato, porterebbe all’estinzione del reato ed alla sollevazione dall’onere risarcitorio, non senza omettere di considerare che, diversamente opinando, verrebbe vanificata la finalità rieducativa della pena anche in relazione agli obblighi restitutori e riparatori».
Il Sostituto Procuratore generale, fatte proprie le argomentazioni di carattere giuridico espresse dalla parte ricorrente, ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Le censure formulate dal pubblico ministero ricorrente nei riguardi del provvedimento impugnato non appaiono condivisibili poiché tradiscono, anzitutto, una lettura non aderente ai canoni interpretativi formulati da questa Corte, anche nel suo più autorevole consesso, con riguardo ai poteri di cui il Giudice dell’esecuzione dispone per l’ipotesi in cui il Giudice della cognizione, nel subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, abbia omesso di fissare, ai sensi dell’art. 165, comma 6, cod. pen. il termine entro il quale l’obbligo deve essere adempiuto.
Muovono, poi e soprattutto, da un’interpretazione manifestamente erronea delle conseguenze che scaturiscono ove, nell’esercitare detti poteri, il Giudice dell’esecuzione abbia reputato di determinare il termine per adempiere nella misura quinquennale, corrispondente a quella indicata dall’art. 163, comma 1, cod. pen. ed al cui decorso consegue l’estinzione del reato alle condizioni di cui all’art. 167 cod. pen.
Quanto al primo profilo, va infatti ricordato come le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia sopra menzionata, dopo aver precisato che l’omessa determinazione del termine ex art. 165, comma 6, cod. pen. costituisce un’ipotesi di violazione di legge sostanziale, hanno affermato che, passata in giudicato la sentenza e perdurando l’omissione perché non riparata d’ufficio o a seguito di impugnazione di parte, il Giudice dell’esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero, è tenuto a fissare il termine il giudice dell’esecuzione e che, nel fare ciò, non incontra «alcuna preclusione di sorta».
Nell’esercizio di siffatto potere/dovere, il Giudice dell’esecuzione è, cioè, pienamente libero di determinarsi e di risolvere la questione devolutagli esercitando le prerogative proprie del giudice della cognizione ed è, quindi, pienamente facultato, ove lo ritenga, a determinare il termine in questione nella misura pari a quella indicata dall’art. 163 cod. pen.
Erra, poi, il P.M. nell’affermare che la soluzione adottata nel provvedimento impugnato determinerebbe, con lo scorrere del termine quinquennale, l’estinzione del reato, perché, al contrario, decorso il periodo di tempo, o il condannato a pena sospesa non ha commesso ulteriori reati ed ha ottemperato all’onere restitutorio oppure, pur essendosi astenuto dalla commissione di commettere ulteriori reati, non risulta che abbia adempiuto agli oneri restitutori, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, in mancanza di cause sopravvenute che abbiano reso impossibile la prestazione, il reato non può estinguersi (art. 167 cod. pen.) e la sospensione della pena dovrà, quindi, essere revocata (art. 168 cod. pen.).
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Alla stregua di queste considerazioni, le linee argomentative della decisione impugnata resistono alle censure formulate dal ricorrente.
Si è cioè al cospetto di una decisione saldamente ancora al paradi g ma leg ale di riferimento, assistita da motivazione priva di vizi deducibili in q uesta sede. A dette valutazioni conse g ue il ri g etto del ricorso.
P.Q.M.
Rig etta il ricorso.
Così deciso 1’11/12/2025