Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6227 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 10/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di Lucca vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 7 luglio 2025 il Tribunale di Lucca – quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di NOME COGNOME, la revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Palermo (irrevocabile in data 4 giugno 2021).
In motivazione si afferma che COGNOME «non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato risarcimento del danno» cui era subordinata la sospensione condizionale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per mancato avviso della udienza camerale al difensore di fiducia, nominato in data 18 giugno 2025.
Al secondo motivo si deduce violazione del principio del ne bis idem . Si rappresenta, sul punto, che la vicenda esecutiva Ł stata già oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello di Palermo in data 23 gennaio 2024. Dal verbale di udienza – che si produce emerge che il condannato aveva fornito giustificazioni circa il mancato adempimento e il P.M. aveva espressamente rinunziato alla domanda di revoca.
Al terzo motivo si deduce, in ogni caso, vizio di motivazione in riferimento alla omessa valutazione delle giustificazioni addotte dal COGNOME già innanzi la Corte di Appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al secondo e al terzo motivo, per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo, lo stesso Ł infondato.
Dagli atti risulta che al momento della fissazione di udienza (17 giugno 2025) non era intervenuta la nomina difensiva fiduciaria, che Ł del giorno seguente.
Per costante indirizzo interpretativo di questa Corte, risalente a Sez. U n. 24630 del 26.03.2015, Rv 263600 – 01, l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.
Non vi Ł pertanto alcun vizio del procedimento.
Quanto al secondo e al terzo motivo, gli stessi vanno trattati congiuntamente.
In effetti, alla base della odierna decisione vi Ł una incompletezza cognitiva, posto che il Tribunale di Lucca non ha tenuto conto: a) dell’esistenza di una precedente procedura esecutiva sul medesimo oggetto, fermo restando che non può parlarsi di giudicato in senso proprio; b) della esistenza di una audizione operata, in detta procedura, da personale della Questura che ebbe a raccogliere le dichiarazioni del condannato circa il mancato adempimento (tese a rappresentare l’assoluta impossidenza).
Ciò posto, da un lato la incompletezza cognitiva rende non conforme al contenuto degli atti la affermazione, contenuta nel provvedimento oggi impugnato, secondo cui COGNOME «non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato risarcimento del danno», dall’altro la esistenza di una precedente procedura – basata sulla non contestata impossidenza avrebbe dovuto determinare l’acquisizione – anche ai sensi dell’art. 666 comma 5 cod.proc.pen. – di nuovi elementi di conoscenza, anche correlati al decorso del tempo.
Ciò perchØ per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (v. Sez. I n. 43905 del 14.10.2013, Rv 257587 – 01 e succ. conformi).
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca. Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME