Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25733 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 10/02/1974, avverso la sentenza in data 03/10/2024 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto, in accoglimento del ricorso proposto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, limitatamente alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 03/10/2024, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, il precedente 25/07/2023, il Tribunale di Modena aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver provocato un sinistro stradale e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, avv.to NOME COGNOME che ha articolato un unico motivo di ricorso,
di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sostiene, in specie, che, nella decisione impugnata, la mancata concessione di tale beneficio, pur espressamente sollecitata con uno dei motivi di appello, risulterebbe illegittima ed erroneamente argomentata, essendosi indicati come fattori ostativi l’esistenza di una precedente condanna dell’imputato a pena detentiva sospesa che, di per sé, non impedisce, nel rispetto di determinate condizioni, un’ulteriore concessione del medesimo beneficio e il superamento, per effetto del computo anche della pena pecuniaria inflitta, della soglia sanzionatoria entro cui l’istituto può trovare applicazione, evenienza che non tiene conto del fatto che il beneficio di cui trattasi può essere concesso anche in relazione alla sola pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che tale decisione, reiettiva di una sollecitazione in tal senso avanzata con uno dei motivi di appello, risulterebbe illegittima ed erroneamente motivata, posto che si sarebbero indicati come fattori ostativi l’esistenza di una precedente condanna dell’imputato a pena detentiva già condizionalmente sospesa, che, nel rispetto di date condizioni, non impedisce ex se un’ulteriore concessione del beneficio e il superamento, in conseguenza del computo anche della pena pecuniaria inflitta, della soglia sanzionatoria entro cui l’istituto trov applicazione, evenienza che non considera che il beneficio de quo può essere concesso anche in relazione alla sola pena detentiva.
Rileva al riguardo il Collegio che il disposto dell’art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. prevede che la sospensione condizionale non può essere concessa «a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è
intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale», mentre il dettato normativo di cui all’art. 164, comma 4, cod. pen. stabilisce, alla luce dell’enunciato della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, che il beneficio in oggetto «… non può essere concesso più di una volta» e che «… il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163».
L’evocata normativa codicistica facultizza, quindi, il giudice di merito a concedere nuovamente il beneficio a chi già, in precedenza, ne abbia goduto, nel caso in cui la pena inflitta con la seconda condanna, cumulata a quella irrogata con la precedente pronunzia, non superi la soglia dei due anni di detenzione o di arresto.
Tanto rende evidente la violazione di legge e, in specie, del disposto dell’art. 164 cod. pen. che inficia la decisione della Corte territoriale limitatamente al punto con cui è stata rigettata la richiesta difensiva – articolata con uno dei motivi di appello – finalizzata ad ottenere, per la seconda volta, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Peraltro, incide ulteriormente sulla validità della decisione impugnata anche la violazione del disposto dell’art. 163, comma 1, ultimo periodo cod. pen., a termini del quale «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa».
Risulta, infatti, inosservante di tale previsione normativa l’affermata non concedibilità del beneficio per effetto del superamento della soglia sanzionatoria dei due anni conseguente al computo e al ragguaglio a norma dell’art. 135 cod. pen. anche della pena pecuniaria inflitta con la sentenza, ben potendo il giudice limitare la sospensione condizionale alla sola esecuzione della pena detentiva.
Alla luce di quanto chiarito, ritenendosi sussistente la dedotta violazione di legge e, in specie, del disposto di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen., s’impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Consegue al tenore della presente pronunzia la declaratoria di irrevocabilità dell’impugnata sentenza della Corte di appello di Bologna, nella parte afferente all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul
punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità.
Così deciso 1’01/07/2025