Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6746 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cosenza il 06/12/1975
avverso l’ordinanza del 20/08/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in funzione di giudice dell’esecuzione letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo l ‘an nullamento con rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza impugnata, il Tribunale di Paola in funzione di giudice dell’esecuzione ha revocato nei confronti di NOME COGNOME tre decreti penali di condanna, per intervenuta abolitio criminis del reato di cui all’art. 2 del d. l. n. 463 del 1983 come convertito dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983, nonché ha rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale, con riferimento a una diversa condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10 d. lgs. n. 74 del 2000, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza divenuta definitiva il 3 febbraio 2022.
Il Giudice dell’esecuzio ne ha evidenziato che quest’ultima sentenza era intervenuta quando il reato di cui all ‘ art. 2 cit. era stato già oggetto di abrogazione e che la condanna per tale titolo di reato, comunque, poteva essere valutata ai fini della negazione della sospensione condizionale.
Inoltre, si notava che, dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello che aveva negato il beneficio, risultava che questo non era stato concesso per mancanza di una prognosi favorevole e non per ostacoli di ordine giuridico.
Sicché, ad avviso del Giudice dell’esecuzione , la richiesta non poteva trovare accoglimento, risolvendosi in una modifica del giudicato in assenza di utili elementi sopravvenuti.
Avverso il provvedimento indicato, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME affidandosi a due motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2, 163 cod. pen., 673, comma 1 e 2, cod. proc. pen., con correlato vizio di motivazione in relazione alle ragioni esposte per giustificare il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Giudice dell’esecuzione ha posto a base del diniego una duplice ragione, la prima, relativa al fatto che essendo intervenuta la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali inferiori a 10.000 € per anno , in momento precedente rispetto alla sentenza per la quale si chiedeva la concessione del beneficio (del 11 gennaio 2018), questo elemento poteva essere già valutato dal Giudice della cognizione.
La seconda ragione è dovuta al fatto che la Corte di appello non avrebbe concesso il beneficio per mancata prognosi favorevole e non per ostacoli di ordine giuridico.
Si assume che la prima motivazione è errata in diritto.
Nella specie, le tre precedenti condanne erano decreti penali per omesso versamento di ritenute previdenziali che, per effetto del decreto legislativo n. 8 del 2016 sono state oggetto di abolitio criminis parziale in ordine all’art. 2, comma 1bis , del d. l. n. 463 del 1983 come convertito, perché relativa solo alle omissioni di versamenti non eccedenti 10.000 € annui , sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione ove detti omessi versamenti superino la soglia indicata.
Si rimarca che in sede di esecuzione è consentito pronunciare la revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di legittimità costituzionale, tanto più se si tratta di reato oggetto di abolitio criminis solo parziale che, dunque, presuppone, ai fini della revoca, un accertamento di fatto che non può compiere
il giudice della cognizione chiamato a decidere su una diversa fattispecie giuridica.
Sicché, tale potere non era consentito né al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, in data 11 gennaio 2018, né alla Corte di appello di Catanzaro che, successivamente, aveva confermato quella statuizione.
Con riferimento al secondo aspetto, il ricorrente deduce che il Giudice dell’esecuzione è incorso in un errore di interpretazione della motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro. Questa, invero, non avrebbe negato il beneficio per ragioni legate a una mancata prognosi favorevole, ma solo per ragioni giuridiche dovute all’esistenza di precedenti penali costituiti dai tre decreti penali oggetto di revoca (si riporta, a p. 8 del ricorso, stralcio della motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro dove la prognosi formulata, secondo il ricorrente, risulta fondata esclusivamente sulle precedenti condanne).
Sicché, l ‘ ordinanza si pone in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Rv. 232610) nella parte in cui ha evidenziato che la linea interpretativa che esclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, in caso di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis , conduce a risultati che appaiono disarmonici rispetto alla regola fondamentale enunciata dall’art. 2, comma secondo, cod. pen. e ai valori costituzionali di ragionevolezza ed equilibrata simmetria del dell’ordinamento.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 164 cod. pen., 673, comma 1, cod proc. pen. e vizio di motivazione circa la valutazione prognostica in ordine alla capacità del condannato di commettere ulteriori reati.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai provvedimenti conseguenti che vanno adottati dal giudice dell’esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen., ha indicato che devono annoverarsi anche gli effetti preclusivi eventualmente determinati dalle condanne revocate (si richiama Sez. 1, n. 16740 del 2006).
L’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena rientra a pieno titolo nell’ambito di tali provvedimenti conseguenti, ovviamente salva una valutazione preliminare circa la capacità del condannato di astenersi dal commettere ulteriori reati (si richiamano precedenti di legittimità, tra gli altri, Sez. U, Rv. 232610).
Tale giudizio prognostico, per il ricorrente, sarebbe stato del tutto omesso nel provvedimento impugnato. Inoltre, è pur vero che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale le condanne revocate possono essere apprezzate in relazione ai fatti che le hanno sostanziate, come elemento ostativo
alla presunzione che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere altri reati, nell’ambito di una complessiva prognosi sul rischio di recidiva.
Tuttavia, nell’ordinanza impugnata, tale argomentazione è del tutto elusa perché il giudice dell ‘ esecuzione si è limitato al richiamo dei precedenti in via astratta, come possibili fattori incidenti sul giudizio prognostico.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Il primo motivo è fondato.
Nel caso di specie si rileva che i decreti penali di condanna pronunciati a carico del ricorrente non sono relativi a reato abrogato in toto , ma limitatamente agli omessi versamenti di ritenute previdenziali inferiori all ‘ importo di diecimila € per anno (solare) quindi con riferimento di una soglia di punibilità delle condotte che, dunque, non si sarebbe potuta apprezzare nel diverso processo di cognizione, anche se successiv o all’ abolitio criminis , ma solo all’esito di procedimento di esecuzione, ex art. 673 cod. proc. pen. successivamente svolto dal condannato con esito favorevole.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo costante, ha affermato (tra le altre, Sez. 3, n. 14475 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269329 -01) che l’art. 3, comma 6, del d. lgs. n. 8 del 2016, nell’escludere la penale rilevanza dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una abolitio criminis solo parziale dell’art. 2, comma 1bis , d. l. n. 463 del 1983 come convertito, sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, allorquando sia superata la soglia di punibilità (nel caso citato, in motivazione, questa Corte ha affermato che eventuali discrasie del sistema dell’illecito, anche ai fini del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, tra la precedente incriminazione divenuta penalmente irrilevante in caso di omissioni sotto soglia e la sussunzione di essa nella sottofattispecie integrante l’illecito amministrativo, rimangono estranee alla regiudicanda penale, dovendo trovare soluzione nella sede in cui l’illecito è stato ope legis trasferito).
Nel caso in esame, dunque, legittimamente il Giudice dell ‘ esecuzione adito, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., ha disposto la revoca dei tre decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, con i quali il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia, essendo stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 2, comma 1bis del d. l. cit., come convertito con modificazioni, per avere omesso il
versamento all’ente previdenziale di competenza le trattenute operate sul trattamento economico da lui erogato ai propri dipendenti in misura inferiore alla soglia di diecimila €.
1.2. Il secondo motivo è, del pari, fondato.
P rocedendo all’ esame di entrambe le sentenze di merito del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola del 11 gennaio 2018 e della Corte di appello di Catanzaro, necessitato dalla denuncia di travisamento del contenuto dei provvedimenti decisori sostanzialmente devoluta dal ricorrente nella presente sede, risulta che, per la sentenza di primo grado, il beneficio della sospensione condizionale era stato escluso per averne, l’imputato, usufruito in due occasioni.
Da quella di secondo grado viene indicata una prognosi sfavorevole ma in base alla mera esistenza di precedenti condanne a pena pecuniaria, che, secondo il ricorrente, sono quelle revocate.
In tale motivazione, esaminata complessivamente, si dà atto, peraltro, dell ‘inte rvenuta revoca di una delle sentenze di condanna che accordava, per la seconda volta, il beneficio della sospensione condizionale, rilevandosi comunque, come, indipendentemente da questa, la biografia del condannato caratterizzata da plurimi precedenti, pur con condanne tutte a pena pecuniaria anche a seguito di conversione, non consentiva di formulare una prognosi favorevole.
Dunque, rileva il Collegio che il Giudice dell’esecuzione adito per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte dell’elemento di novità rappresentato dall’inte rvenuta revoca di tre decreti penali di condanna emessi a suo carico ex art. 673 cod. proc. pen., avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere a un autonomo giudizio prognostico, stante il riscontrato, significativo elemento di novità.
Si tratta di operazione non inibita in sede di esecuzione dalla precedente pronuncia adottata nel giudizio di cognizione perché si tratta di giudizio, senz’altro discrezionale , ma non svolto in concreto, in quanto nel provvedimento impugnato è stato, in astratto, ritenuto inibito il beneficio della sospensione condizionale, soltanto per l’e sistenza di precedenti condanne per reati rispetto ai quali è stata accertata, successivamente, in sede esecutiva, l’interv enuta abolitio criminis.
3.Segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza limitatamente al punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza indicata, rinviando per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Paola -Ufficio Gip.
A nnulla l’ ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Paola -Ufficio Gip. Così deciso il 20 novembre 2024