Sospensione Condizionale della Pena: Risarcimento Solo con Parte Civile
La sospensione condizionale della pena è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, ma la sua applicazione è soggetta a regole procedurali precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4193/2024) ha ribadito un principio cruciale: il giudice non può subordinare questo beneficio al risarcimento del danno se la persona offesa, anche se si tratta dello Stato, non si è formalmente costituita parte civile nel processo. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato era stato condannato in primo grado e in appello per reati fiscali previsti dal D.Lgs. 74 del 2000. La pena inflitta, un anno e sette mesi di reclusione, era stata sospesa, ma a una condizione specifica: l’imputato avrebbe dovuto risarcire integralmente il danno causato all’Agenzia delle Entrate. 
Tuttavia, durante l’intero procedimento, l’Agenzia delle Entrate, pur essendo la parte lesa dal reato, non si era mai costituita parte civile per far valere le proprie pretese risarcitorie.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della sospensione condizionale
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando una questione di pura legittimità. La sua difesa ha sostenuto che, in assenza di una formale costituzione di parte civile da parte dell’Agenzia delle Entrate, il giudice non aveva il potere di imporre il risarcimento del danno come condizione per la concessione della sospensione condizionale. 
L’argomento centrale era semplice ma efficace: la condanna al risarcimento del danno presuppone una domanda formale da parte del danneggiato. Senza tale domanda, avanzata attraverso l’istituto della costituzione di parte civile, il giudice penale non può pronunciarsi su aspetti civilistici come il risarcimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo pienamente. La decisione si fonda su un recente e autorevole precedente delle Sezioni Unite (Sentenza n. 32939 del 2023), che ha risolto definitivamente la controversia. 
Le Sezioni Unite hanno stabilito che “in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile“.
La ragione di questo principio risiede nella natura stessa del risarcimento, che attiene al “danno civile”. L’azione per ottenere tale risarcimento all’interno del processo penale è esercitabile solo dalla parte civile. Se la persona offesa sceglie di non partecipare attivamente al processo penale per far valere le proprie pretese economiche, il giudice penale non può sostituirsi ad essa e imporre d’ufficio un obbligo risarcitorio come condizione per un beneficio penale.
Di conseguenza, poiché nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non era parte civile, la Corte ha concluso che la subordinazione della sospensione della pena al risarcimento era illegittima. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata “senza rinvio” su questo punto, eliminando direttamente la condizione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di merito.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale nel rapporto tra processo penale e pretese civilistiche. La sospensione condizionale della pena non può essere trasformata in uno strumento per imporre un risarcimento del danno quando la parte lesa è rimasta inerte. Per ottenere una condanna al risarcimento nel processo penale, è indispensabile che il danneggiato assuma un ruolo attivo attraverso la costituzione di parte civile. In caso contrario, qualsiasi condizione risarcitoria legata alla sospensione della pena deve essere considerata illegittima e, come in questo caso, eliminata.
 
È possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno se la persona offesa non si è costituita parte civile?
No. Secondo la sentenza, basata su un precedente delle Sezioni Unite, il giudice può subordinare il beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile.
Perché la costituzione di parte civile è necessaria per condizionare la pena al risarcimento?
Perché il risarcimento riguarda il “danno civile”, e la richiesta di tale risarcimento all’interno di un processo penale può essere avanzata unicamente dalla parte che si è formalmente costituita come “parte civile” per far valere le proprie pretese.
In questo caso specifico, cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo la condizione imposta all’imputato?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla parte in cui la sospensione condizionale era subordinata al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Entrate, eliminando tale condizione. Lo ha fatto “senza rinvio” perché non erano necessari ulteriori accertamenti di merito.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4193 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4193  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avversc la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e
il ricorso;
udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette :e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha conciuso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 23 marzo 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 15 gennaio 2020 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di un anno e sette mesi di reclusione relativamente ai reati di cui agli art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000, con la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (artt. 163 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno. In mancanza della costituzione di parte civile non può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. L’RAGIONE_SOCIALE non era costituita parte civile.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Infatti, la questione controversa è stata ultimamente risolta dalle Sezioni Unite: “In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo
danno civile” (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27/04/2023 Cc. (dep. 27/07/2023 ) Rv. 284969 – 01).
Nel caso in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE non era costituita parte civile; conseguentemente, deve eliminarsi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. La subordinazione può essere eliminata direttamente dalla Corte di legittimità, con annullamento senza rinvio, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento integrale del danno nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che elimina.
Così deciso il 3/10/2023