Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
Motivazione semplificata
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
SERB NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di NOME e NOME dal Tribunale di S. NOME Capua
Vetere in data 17 ottobre 2019, in ordine al reato di cui all’art. 635 cod. pen., con concessione del beneficio della sospensione condizionale nella pena subordinato per entrambe le imputate al risarcimento del danno alla persona offesa.
Ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa delle imputate deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 635, comma 1, cod. pen.; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dall’art. 635, comma 2 cod. pen., apprezzando la contestualità del danneggiamento con la condotta violenta posta in essere in danno della persona offesa, senza verificare invece la necessaria strumentalità della violenza rispetto al danneggiamento.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 635, comma 4, cod. pen., e difetto di motivazione; la sentenza aveva ritenuto corretta la subordinazione della concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. al risarcimento del danno pur in assenza di determinazione della misura del pregiudizio e in difetto della costituzione di parte civile ad opera della persona offesa; in ogni caso, la subordinazione della concessione del beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non poteva coincidere con la subordinazione al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: insegna la giurisprudenza di legittimità che «il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall’art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l’azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nella esecuzione del reato» (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 – 01).
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Con recente arresto le Sezioni unite hanno fissato il principio di diritto secondo il quale la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno «solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile» (Sez. Unite, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969 – 01).
La fondatezza del motivo impone di rilevare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’intervenuta estinzione del reato contestato poiché il termine massimo di
prescrizione, computato ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dal 18 luglio 2015, in assenza di sospensioni, è maturato H 18 gennaio 2023.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio attesa l’estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 6/12/2023