Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4427 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 11 marzo 2025, la Corte d’appello di Milano ha ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio nei confronti di NOME COGNOME, condanNOME in primo grado alla pena sospesa di anni uno e mesi cinque di reclusione per il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., confermando, per il resto, la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1 II motivo unico di ricorso lamenta vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello omesso di replicare in ordine alla revoca della sospensione condizionale, richiesta sia dall’imputato, con dichiarazione formulata in occasione dell’udienza pubblica dell’il. marzo 2025, sia dalla difesa, munita di procura speciale, con deposito della relativa istanza in vista della pubblica udienza del 30 gennaio 2025. Alla richiesta di revoca, si accompagnava il consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità o con la pena pecuniaria, ai sensi degli artt. 56 bis e 56 quater della legge 689/81. Dall’omessa motivazione sul punto, è derivata l’impossibilità, per l’imputato, di accedere al subprocedimento previsto dall’art. 545 bis cod. proc. pen.
È pervenuta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
È pervenuta, altresì, con p.e.c. del 19 dicembre 2025, richiesta di annullamento del deposito della memoria depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile, RAGIONE_SOCIALE – con cui si chiedeva che, nel caso di conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti dell’imputato, il medesimo beneficio fosse condizioNOME al pagamento della provvisionale di euro 41.977, 27, atteso l’ingente ammontare dei danni subiti dalla predetta parte civile – non essendo il predetto difensore abilitato a patrocinare in Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è fondato, ciò che impone l’annullamento con rinvio della gravata sentenza, nei limiti di seguito indicati.
2. In premessa, si osserva che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, con contestuale consenso alla sostituzione della pena detentiva, deve ritenersi tempestivamente formulata, atteso il disposto dell’art.4-bis dell’art. 598-bis cod. proc pen. (come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera z) del d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31), secondo cui «nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis» (vale a dire il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689) «può essere espresso sino alla data dell’udienza».
Nel caso di specie, l’udienza dell’Il marzo 2025, in occasione della quale l’imputato formulava la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, con contestuale consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità o con la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 56 bis e 56 quater della legge 689/81, si svolgeva, effettivamente, alla presenza delle parti (sul punto, v., ad es., Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830 – 01, dove, in motivazione, par. 7.3.1., la Corte ha precisato che, nel quadro delle innovazioni dettate dal d.lgs. n. 31 del 2024, fermo il portato dell’art 597 del codice di rito, «l’imputato – laddove i presupposti di tipo formale, fondanti la possibile sostituzione della pena detentiva, siano già presenti alla data della decisione di primo grado- può manifestare il proprio consenso, anche per il tramite di un procuratore speciale, certamente in epoca successiva all’appello e in particolare: in caso di udienza partecipata (pubblica o camerale) entro l’udienza di relativa discussione ( comma 4 bis del citato art 598 bis, introdotto dalla novella del 2024); in caso di trattazione cartolare, non oltre i quindici giorni precedenti l’udienza virtuale (ai sensi del comma 1 bis della citata disposizione, per il tramite delle memorie o dei motivi aggiunti indicati dal primo comma dello stesso articolo»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla dedotta assenza di motivazione, occorre puntualizzare che, diversamente da quanto contestato dalla difesa, i giudici d’appello hanno bensì reso ragioni in merito al diniego della pena sostitutiva: nel gravato provvedimento, si legge (v. p. 19), infatti, che “il già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di COGNOME non consente di applicargli, ex art. 58 I. 689/81″, l’invocata pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”.
Il motivo di ricorso, quindi, pur fondato, non lo è a cagione dell’assenza di motivazione (come statuito da questa Corte, ad esempio, in una fattispecie riguardante un giudizio di appello celebrato con rito cartolare: Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 – 01 «è possibile proporre ricorso per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all’esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., a condizione che risulti impugnata congiuntamente anche la
sentenza), bensì per l’erronea applicazione del principio di diritto, secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull’esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell’imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata» (Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025, Itua, Rv. 288465 – 01; Sez. 2, n. 16052 del 18/02/2025, Gueye, Rv. 287940 – 01: «in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al già concesso beneficio ha natura giuridica di atto dispositivo, incidente sul trattamento sanzioNOMErio, che costituisce iniziativa esuberante rispetto alle scelte proprie della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili, in quanto tali, dal solo imputato e non dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale appositamente rilasciata»).
Come ricordato, nel caso di specie la richiesta di sostituzione di pena era stata collegata, tanto dall’imputato, personalmente, quanto dal difensore munito di procura speciale, alla revoca della sospensione condizionale della pena, ciò che la Corte distrettuale non ha considerato.
Per le ragioni illustrate, ritiene il Collegio che, ferma l’irrevocabilit dell’affermazione di responsabilità, la gravata sentenza vada annullata, limitatamente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 30/12/2025
Il Consigliere estensore
Il President