Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIZZOLO PREDABISSI il 24/08/1997
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Tribunale locale del 14 marzo 2023 in ordine al reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R., 9 ottobre 1990 n. 309.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalente rispetto alla contestata recidiva, ovvero alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
2.1. Quanto al primo motivo, lo stesso prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, lamentando, in maniera aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
La motivazione in punto di dosimetria della pena nella sentenza impugnata è di contro priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
La Corte territoriale dà atto che la pena applicata per le droghe leggere (unitariamente considerate) non è in contestazione, ravvisandone la congruità lo stesso difensore appellante e che analogo giudizio deve essere espresso con riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina in relazione alla quale, ritenuto
il fatto lieve, è stata applicata, quale aumento (stante la riconosciuta continuazione), la pena di soli mesi sei di reclusione cd curo 500,00 di multa, (a fronte della detenzione di oltre 50 dosi). Ne consegue per i giudici di appello che nessuna riduzione può essere operata, stante l’adeguatezza della pena applicata.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 27124301; Sez. 4, n. 27959 dei 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
2.2. Parimenti, i giudici del gravame del merito hanno dato motivatamente conto del loro diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, valorizzando, da un lato, la gravità del fatto – desunta tanto dalla qualità e quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, quanto dal verosimile inserimento dell’imputato in ambienti criminali – e, dall’altro, il comportamento processuale dallo stesso tenuto, connotato da una mera ammissione dell’addebito in ragione dell’evidenza probatoria scaturente dalla flagranza del reato, senza tuttavia fornire alcun contributo informativo in ordine alle modalità di rifornimento e di gestione dell’attività di spaccio. Tali elementi, unitamente alla circostanza che l’imputato risulti attualmente detenuto per fatti successivamente commessi, hanno legittimamente indotto i giudici a escludere la sussistenza di una prognosi favorevole in ordine a un futuro comportamento conforme ai precetti dell’ordinamento penale.
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo dì prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 de 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, COGNOME, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17.11.2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell’imputato).
Va rilevato che appaiono essere state concesse le circostanze attenuanti generiche sin dal primo grado e applicata la relativa riduzione, per cui il riferimento alle stesse nella rubrica del secondo motivo di ricorso appare evidentemente un errore materiale.
R.G.N. 13429/2025
3. Né può valutarsi l’eventuale maturata improcedibilità alla luce del consoli- dato orientamento di questa Corte secondo cui In tema di impugnazioni, l’inam-
missibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rap- porto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per su-
peramento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod.
proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n.
134. (cfr.
ex multis,
Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01;
Sez. 7, ord. n. 43883 del 19/11/2021, COGNOME Rv. 283043- 01; Sez. 4
20975 del 13/05/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 4 n. 20971 del 13/05/2025, Silm, n.m.).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025