Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA negli Stati Uniti d’America, di appello di avverso la ordinanza del 12/01/2024 emessa dalla Corte Messina;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 gennaio 2024, la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a NOME COGNOME ex art. 386 cod. pen. per avere agevolato l’evasione di NOME COGNOME dagli arresti donniciliari nei modi descritti nella imputazione.
Tuttavia, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale non sussistendone i presupposti, in particolare per averne l’Imputata già fruito due volte.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione del divieto di reformatio in peius nel revocare la sospensione condizionale della pena, pur mancando un appello del Pubblico ministero e nonostante che le condanne cumulate non superino il limite di due anni di reclusione posto dall’art. 168 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale idella pena a favore di chi ne abbia già usufruito due volte è vietata dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, COGNOME, Rv. 213180; Sez. 1, n. 3041 del 29/04/1997, COGNOME, Rv. 207685).
In questo caso, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa perché, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automaticamente effetti di diritto sostanziale. Ne consegue che il giudice d’appello, svolgendo un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non viola il divieto di reformatio in peius se, pur mancando l’impugnazione del pubblico ministero, revoca il beneficio che il giudice di primo grado ha concesso. In altri termini, la revoca ope legis della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa: i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l’ha determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne deriva che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato (Sez. 6 n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 1, n. 20293 del 08/05/2008, COGNOME, Rv. 239996; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ravvisato l’assenza dei presupposti della sospensione condizionale «ex artt. 163-164 c.p.», sicché indebitamente nel ricorso la questione viene spostata sulla applicazione dell’art. 168 cod. pen., non pertinente alla decisione adottata dalla Corte di appello.
Vale peraltro rilevare che dal confronto dei certificati penali (entrambi in atti) acquisiti rispettivamente dal Tribunale e dalla Corte di appello emerge che l’esistenza della pregressa duplice concessione della sospensione condizionale (il 16/09/2019 e 21/10/2020), risulta dal certificato acquisito dalla Corte di appello il 12/10/2023, mentre non risulta dal certificato del 3/07/2017 obritenuto nel
fascicolo del Tribunale, il che può spiegare le diverse valutazione dei due organi giudicanti.
Pertanto, il ricorso è inammissibile e dalla sua inammissibilità deriva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2024