Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4862  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 gennaio 2023, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando sulla richiesta del Pubblico Ministero presso quel Tribunale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Palermo del 19/01/2022 irrevocabile il 20/04/2029 (sentenza n. 3), con la quale era stato applicata la pena di anni 2 di reclusione, previa unificazione per la continuazione con sentenza Tribunale Termini Imerese 13/09/2021, irr. il 30/09/2021 (sentenza n. 1), limitatamente alla parte di pena che, nel reato continuato, è stata imputata alla sentenza sub 3, ovvero mesi 8 di reclusione.
Osservava, a ragione, il G.E. come il beneficio della sospensione condizionale della pena fosse stata applicato al COGNOME‘COGNOME per tre volte, e precisamente con la sentenza sub n. 1, con la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Termini Imerese il 22/09/2021, irr. il 26/01/2022 (sentenza n. 2), e con la sentenza del Tribunale di Palermo del 19/01/2022 irrevocabile il 20/04/202 , g (sentenza n. 3), in violazione dell’art. 164 comma 4 cod. pen..
Il giudice dell’esecuzione osservava anche come non potesse avere effetto sulla vicenda de qua il principio sancito dalle Sez. Unite n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01, per cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione -, in quanto la seconda sentenza di condanna condizionalmente sospesa era divenuta irrevocabile dopo che era stata emessa la terza: quindi il Giudice non poteva conoscerla.
Il Giudice richiamava quindi il principio sancito da questa Corte di legittimità (sez. 1, n. 998 del 05/11/2008 dep. 2009, Ingenito, Rv. 242506 – 01) per cui, quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., il giudice dell’esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne fosse già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa fosse effettivamente intervenuta in un momento successivo; principio ribadito da sez. 1, n. 906 del 09/10/2019 dep. 2020, PMT/Longo Rv. 277971 – 01.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che deduce, come unico motivo, violazione di legge per avere il G.E. disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Ha errato il Giudice nel ritenere che la sospensione condizionale della pena fosse stata concessa in violazione dell’art. 164 comma 4 cod.
pen.: nel momento in cui venne emessa la sentenza del Tribunale di Palermo, la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 22/09/2021, con cui era stata concessa al prevenuto la seconda sospensione condizionale della pena, non era ancora divenuta irrevocabile, ragion per cui la concessione della sospensione condizionale fu del tutto legittima. Richiamava la Difesa ricorrente, a sostegno dei propri assunti, quanto affermato da Sez. 1, 16/02/2022, n. 17170.
 GLYPH Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.
Il provvedimento aAVV_NOTAIOato dal Giudice dell’esecuzione è infatti corretto nella parte dispositiva, sia pure per un motivo, assorbente, diverso da quella aAVV_NOTAIOata dal Giudice.
COGNOME beneficiava dell’istituto della sospensione condizionale della pena per effetto di tre diverse sentenze, precisamente:
sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 12/09/2021, irrevocabile il 30/09/2021, con la quale veniva condannato alla pena detentiva di anni 1 mesi 4 di reclusione (sent. N. 1);
 sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Termini Imerese in data 22/09/2021, irrevocabile il 26/01/2022, con la quale veniva condannato alla pena detentiva di mesi 8 di reclusione (sent. N. 2);
 sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/01/2022, irrevocabile il 22/04/2022, con la quale, previa unificazione con i fatti giudicati con la sentenza sub4, a COGNOME era applicata la pena complessiva di anni 2 di reclusione (sent. n. 3).
Nel caso in esame, quindi, non si poneva una problematica attinente la concessione, per la terza volta, del beneficio, dal momento che il riconoscimento della continuazione tra le sentenze nn. 1 e 3 aveva in realtà riAVV_NOTAIOo a due le sospensioni condizionali concesse.
Vale sul punto richiamare il consolidato principio di questa Corte per cui non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altro precedentemente
giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 28/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016 ) Rv. 266004 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 41545 del 10/11/2010 Cc. (dep. 24/11/2010 ) Rv. 248471 – 01).
Il punto nodale della questione è invece il superamento dei limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen.: con la sentenza n. 3 il beneficio è stato concesso con superannento dei limiti sanciti dall’art. 163 cod. pen.: pertanto risulta corretta la decisione del G.E. di revocare il beneficio limitatamente alla porzione di pena “eccedente”, pari a mesi 8 di reclusione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 168 comma 4 e 164 comma 4 cod. proc. pen. che consente la concessione della seconda sospensione condizionale, sempre che non vengano superati i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Correttamente è stata revocata solo la porzione di pena relativa al reato giudicato con la terza sentenza – e posto in continuazione con la sentenza sub 1)-, dovendosi ritenere che la prima sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 1), fosse stata correttamente concessa.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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II Presidente