Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49356 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ATRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la restituzione degli atti al Tribunale di Teramo
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2023 il Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta, formulata dal pubblico ministero in data 21 maggio 2021, di revocare la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, emessa dal Tribunale di Teramo in data 05 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., e divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2012.
Il Tribunale ha rilevato che l’COGNOME ha riportato, in data 23 giugno 2017, un’altra condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per analogo reato commesso il 18 agosto 2014 e quindi entro cinque anni dalla precedente condanna, sentenza divenuta definitiva in data 11 giugno 2018. Ha però ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 164, ultimo comma, cod.pen., anche perché il giudice che aveva emesso la seconda sentenza, pur avendo conoscenza di quella prima condanna tanto da negare per tale motivo una seconda concessione del beneficio, non aveva ritenuto di dover revocare la sospensione condizionale precedentemente concessa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, lamentando l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. e 164, ultimo comma, cod.pen.
L’art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. prevede come obbligatoria la revoca della sospensione condizionale qualora venga commesso, nel periodo stabilito, un reato per il quale il condanNOME riporti una pena detentiva, ed è irrilevante se la seconda condanna sia, in linea teorica, sospendibile o meno. L’art. 164, ultimo comma, cod.pen., invece, prevede la concedibilità del beneficio anche con una seconda condanna, se sussistono le condizioni stabilite, ma il giudice che ha emesso tale seconda condanna ha evidentemente ritenuto che tali condizioni non sussistessero, dal momento che non lo ha concesso.
Per conseguenza, quindi, il reato commesso il 18 aprile 2014, punito con la seconda sentenza, determina la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, essendo il ricorso fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Il Tribunale non ha applicato correttamente la norma dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen, che prevede come obbli g atoria la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, e non si è conformato al consolidato principio di q uesta Corte, secondo cui «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbli g atoriamente disposta dal g iudice dell’esecuzione q uando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopra gg iunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a q uello per il q uale sia stata g ià accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di q uesta compete al solo g iudice della co g nizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682 ; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053 ; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Rv. 263973). Il g iudice dell’esecuzione non ha, q uindi, un potere discrezionale circa la revoca della sospensione condizionale, q uando rilevi la sussistenza di uno dei casi previsti dall’art. 168 cod.pen., ed è irrilevante il fatto, menzioNOME nel provvedimento impu g NOME, che il g iudice che ha emesso la seconda sentenza non abbia disposto tale revoca, essendo al contrario rilevante che e g li non abbia ritenuto di poter concedere il beneficio per la seconda volta, pur sussistendone l’astratta possibilità. Il provvedimento impu g NOME ha, di fatto, modificato tale decisione di merito, in q uanto ha ritenuto rilevante l’astratta sussistenza delle condizioni previste dall’art. 164, ultimo comma, cod.pen. per la concessione del beneficio, nonostante la diversa valutazione espressa dal g iudice della cog nizione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impu g nata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo g iudizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impu g nata con rinvio per nuovo g iudizio al Tribunale di Teramo.
Così deciso il 21 settembre 2023
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Il Consi g liere estensore
Il Presidente