Sospensione Condizionale: la Revoca Obbligatoria non Viola il Divieto di Peggioramento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di sospensione condizionale della pena e dei suoi rapporti con il divieto di reformatio in peius. La Suprema Corte ha chiarito che quando la revoca del beneficio è un atto dovuto per legge, non si può parlare di un peggioramento della condanna in appello. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni giuridiche alla base della decisione.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. I giudici di secondo grado avevano disposto la revoca della sospensione condizionale della pena che gli era stata precedentemente concessa. L’imputato, ritenendo che tale decisione peggiorasse la sua posizione e fosse stata presa in violazione delle regole processuali, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione del divieto di reformatio in peius, principio cardine secondo cui, in caso di appello del solo imputato, la sua situazione non può essere aggravata.
La Decisione della Cassazione e la Revoca della Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il cuore della questione non risiedeva tanto nella revoca in sé, quanto nella sua natura giuridica. I giudici hanno sottolineato che la Corte territoriale non aveva esercitato un potere discrezionale, ma si era limitata ad applicare una norma specifica del codice penale che impone la revoca del beneficio in determinate circostanze.
Le Motivazioni: la Differenza tra Revoca di Diritto e Revoca Facoltativa
La Corte ha fondato la sua decisione sulla distinzione cruciale tra la revoca “di diritto” e quella “facoltativa”. La revoca contestata nel caso di specie rientrava nell’ipotesi prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, del codice penale. Questa norma stabilisce che la sospensione condizionale deve essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole, riportando una condanna a una pena detentiva.
In questa circostanza, il giudice non ha margini di valutazione: la revoca è un atto automatico, obbligatorio e, come definito dalla Corte, “meramente dichiarativo”. Il giudice, cioè, non “decide” di peggiorare la pena, ma si limita a prendere atto del verificarsi di una condizione prevista dalla legge che fa scattare automaticamente la decadenza dal beneficio.
La situazione è del tutto diversa nel caso della revoca facoltativa, prevista dal secondo comma dello stesso articolo. In quel caso, il giudice ha il potere discrezionale di valutare l’opportunità di revocare il beneficio. Solo in quest’ultima ipotesi, se a impugnare la sentenza è il solo imputato, la revoca costituirebbe una violazione del divieto di reformatio in peius, poiché si tratterebbe di una decisione costitutiva che aggrava la posizione del condannato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: il divieto di reformatio in peius tutela l’imputato dalle decisioni discrezionali peggiorative del giudice d’appello, ma non può paralizzare gli effetti automatici previsti dalla legge. Quando la revoca della sospensione condizionale è un atto dovuto, il giudice si comporta come un mero esecutore della volontà legislativa. Di conseguenza, la sua pronuncia non è una nuova e più grave sanzione, ma la semplice constatazione che le condizioni per mantenere il beneficio sono venute meno. Questa pronuncia conferma che l’inammissibilità del ricorso comporta per il proponente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
La revoca della sospensione condizionale della pena può peggiorare la posizione dell’imputato in appello?
Dipende dalla natura della revoca. Se è obbligatoria per legge (c.d. “revoca di diritto”), come nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., non si considera una violazione del divieto di peggioramento della condanna (reformatio in peius), in quanto il giudice si limita a dichiarare un effetto automatico.
In cosa consiste il divieto di “reformatio in peius”?
È il principio processuale secondo cui, se solo l’imputato presenta appello contro una sentenza, il giudice del grado successivo non può emettere una decisione più severa o comunque peggiorativa per l’imputato stesso.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (TARGA_VEICOLO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto; ritenuto, infatti, che nel caso in esame la Corte territoriale ha disposto la revoca sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. ch prevede un’ipotesi di revoca di diritto, e non facoltativa, del beneficio in questione;
considerato, pertanto, che, trattandosi di un’attività meramente dichiarativa, d escludersi la configurabilità di una violazione del divieto di reformatio in peius (in termini conformi, si veda Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375) che sussiste, invece nel caso in cui, essendo impugnante il solo imputato, il giudice di appello revochi il benef esame ai sensi dell’art. 168, comma secondo, cod. pen., attesa la natura discrezionale costitutiva di detto provvedimento (Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, COGNOME, Rv. 274301);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 20
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.