Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41355 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41355 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/e~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 25 novembre 2022 del Tribunale di Ravenna che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso dal G.u.p. del Tribunale di Bologna con sentenza del 5 giugno 2020, definitiva il 5 luglio 2020.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che COGNOME nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, il 24 ottobre 2021, aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 25 gennaio 2022, definitiva il 12 marzo 2022.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 127, commi 1, 3 e 5, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione, in violazione anche del principio di cui all’art. 24 Cost., avrebbe omesso di rilevare l’omessa notifica dell’avviso di fissazione udienza al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, si evince che il difensore di COGNOME aveva partecipato all’udienza camerale del 25 novembre 2022, rassegnando le sue conclusioni.
L’eventuale vizio di notifica dell’avviso di fissazione udienza al medesimo difensore, pertanto, è stato superato dalla sua presenza, che ha garantito il concreto esercizio del diritto di difesa dell’interessato nell’udienza, nel corso della quale nulla aveva eccepito sul vizio dedotto ora con il ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2023