Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3279 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3279 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Slavonski Brod (INDIRIZZO) avverso l’ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale di Gorizia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona della dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta del 20/11/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 19 settembre 2025 resa nel procedimento n. 64/2025 Reg. S.I.G.E., depositata il 22 settembre 2025, il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell’esecuzione, ha:
1.1 revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta a NOME COGNOME con sentenza n. 495/22 del Tribunale di Gorizia del 7 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 25 settembre 2022;
1.2 applicato la disciplina del reato continuato con riguardo ai reati di cui: 1) alla sentenza n. 1869/17 del Tribunale di Catania del 9 maggio 2017, irrevocabile il 6 luglio 2018; 2) alla sentenza n. 2675/20 del Tribunale di Foggia del 3 dicembre 2020, irrevocabile il 18 aprile 2021. Ha, per l’effetto, rideterminato la pena complessiva nella misura di anni due di reclusione ed euro 60.000,00 di multa.
La sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 495/2022, resa nel procedimento penale n. 351/2021 R.G.T. del Tribunale di Gorizia, è stata dal giudice dell’esecuzione revocata, in conformità alla richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Gorizia, ai sensi del combinato disposto degli art. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. proc. pen.
A fondamento della decisione il giudice ha evidenziato che il COGNOME aveva, in epoca precedente all’emissione della sentenza del 7 settembre 2022, già goduto della concessione del beneficio in due circostanze e, per l’esattezza, proprio nelle occasioni in cui è stato condannato, in relazione alla medesima fattispecie delittuosa (art. 40 d. Igs. 504/1995), dal Tribunale di Catania (sentenza n. 1869/17) e dal Tribunale di Foggia (sentenza n. 2675/20).
Il giudice procedente ha precisato di aver, ai fini in valutazione ed in ossequio al principio di diritto sancito dal supremo consesso (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01), acquisito in visione il fascicolo dibattimentale relativo al procedimento penale n. 351/2021 R.G.T. e di aver in tal modo verificato che il casellario giudiziale, pur presente agli atti, non era aggiornato, esso recando l’annotazione della sentenza del Tribunale di Catania, ma non anche quella successiva emessa dal Tribunale di Foggia.
Ha sulla scorta di ciò ritenuto di poter disporre la revoca in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., poiché l’esistenza di una causa ostativa alla sua concessione non poteva essere conosciuta dal giudice della cognizione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1 Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163, 164, 168 cod. pen., e 674 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione e travisamento dei fatti processuali.
Il difensore premette che con la sentenza n. 495/22, emessa dal Tribunale di Gorizia ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna, il COGNOME ha concordato l’applicazione della pena di mesi sei di reclusione, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione della pena previo risarcimento del danno.
Evidenzia che il Tribunale non avrebbe potuto revocare in sede esecutiva il disposto beneficio in quanto «gli elementi ostativi (edittale e temporale) erano già noti o conoscibili al giudice della cognizione (condanne definitive risalenti al 20.2.2018 e al 18.04. 2021) e presenti nel fascicolo dibattimentale».
3.2 Rappresenta, poi, che nel pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra le summenzionate sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Catania e di Foggia, il giudice nulla ha stabilito in ordine alla richiesta di estensione del beneficio della sospensione condizionale già riconosciuto, trascurando la circostanza che la pena è stata rideterminata entro i limiti edittali previsti per la sua concessione. Richiama, al riguardo il principio di diritto secondo il quale, una volta che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto sussistente l’unicità del disegno criminoso, la sospensione condizionale già disposta per uno dei fatti non viene automaticamente revocata, essendo compito del decidente valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata.
4. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Rappresenta, quanto al primo motivo, che il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici che regolano, in sede esecutiva, l’esercizio del potere di revoca del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. Sostiene che anche il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che il giudice si «è limitato a rideterminare la pena, peraltro contenendola entro i limiti dei due anni, senza in alcun modo provvedere sul beneficio già concesso».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Inammissibile è il primo motivo di ricorso.
Costituisce principio di diritto consolidato e condiviso quello per il quale può darsi corso in sede esecutiva alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., solo nell’ipotesi in cui le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice della cognizione (cfr. la già richiamata Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01).
A tal fine il giudice dell’esecuzione deve, per operare la doverosa verifica, acquisire il fascicolo del giudizio.
La revoca non può, di contro, essere disposta attraverso lo strumento dell’incidente di esecuzione, ma deve essere fatta valere solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice della cognizione abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità.
Orbene, il giudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato ha dato atto di aver proceduto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo dopo aver puntualmente verificato che dell’erronea concessione il giudice della cognizione, che disponeva di un certificato del casellario giudiziale che non riportava l’indicazione di una delle sentenze di condanna in precedenza sofferte dal RAGIONE_SOCIALE, non aveva potuto avvedersi.
Il giudice ha, pertanto, proceduto operando, in termini incensurabili, in piena aderenza al summenzionato e consolidato canone ermeneutico.
A fronte di ciò, le censure critiche cui il difensore è ricorso e con le quali ne ha contestato l’operato degradano, in assenza di qualsivoglia supporto dimostrativo, a mere asserzioni labiali, immeritevoli, in quanto tali, di considerazione nella presente sede di legittimità.
3. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Nel riconoscere la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei due distinti procedimenti, rispettivamente definiti dall’autorità giudiziaria catanese e foggiana, nei quali il COGNOME aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena entro limiti che consentirebbero, ai sensi dell’art. 163, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., la sospensione della pena detentiva (ma non anche di quella pecuniaria).
Il provvedimento impugnato, però, non esplicita se la pena detentiva di anni due di reclusione determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. sia o meno condizionalmente sospesa.
In tal modo, il giudice non ha fatto buon governo dei canoni ermeneutici elaborati da questa Corte e secondo i quali «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel caso di unificazione di più fatti sotto il vincolo della continuazione, è tenuto a motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni oggettive, da rapportare all’entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna, e soggettive, implicanti un giudizio prognostico di non recidiva in relazione a tutti i reati unificati, richieste ai fini della concessione del beneficio» (Sez. 6, n. 44358 del 10/10/2024, P., Rv. 287309 – 01).
Per il vero, è possibile anche ipotizzare, così come ritenuto dal Procuratore generale nel corpo del suo parere, che il giudice dell’esecuzione si sia limitato a rideterminare la pena nella misura di anni due senza in alcun modo provvedere, per escluderlo, sul beneficio concesso.
Detta lettura non tiene, però, in adeguato conto il fatto che il provvedimento impugnato, rideterminando la pena complessiva, non l’ha dichiarata condizionalmente sospesa: sussiste, pertanto, l’interesse, del ricorrente ma anche dello stesso Pubblico Ministero, ad ottenere la statuizione esplicita sul punto, quindi un provvedimento con il quale, eliminando dal piano dell’azione esecutiva,
concretamente considerata, ogni incertezza derivante dalla mancanza di un provvedimento espresso al riguardo, venga chiarito oggettivamente se il beneficio della sospensione condizionale già concesso con le due precedenti sentenze sia ancora operativo o se, al contrario, esso sia stato revocato e, in detto caso, per quali ragioni.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al punto concernente la concessione o meno della sospensione condizionale della pena inflitta in relazione ai reati reputati avvinti dal vincolo della continuazione, con rinvio per nuovo esame, libero nell’esito, al Giudice del Tribunale di Gorizia il quale provvederà nel rispetto del principio appena espresso, espressione di un’esigenza di chiarezza immanente nel sistema processuale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale delle pene afferenti ai reati posti in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Gorizia.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 10/12/2025.