Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43824 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di ROVERETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epig indicata, in accoglimento della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica, ha revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di giorni 10 di arresto ed euro 14.000 di ammenda, statuita in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. 38 e 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., posto che il condann NOME COGNOME non aveva ottemperato agli obblighi imposti entro il termine di tre mesi dalla data di irrevocabilità della sentenza (irrevocabilità il 13/07/2017). La sospensione condizio della pena era stata concessa, con sentenza n. 38/2015 del GIP del Tribunale di Rovereto, subordinatamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre per cassazione COGNOME NOME formulando un unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione della processuale, posto che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 16/02/2022, innanzi giudice dell’esecuzione, per statuire la revoca della sospensione condizionale della pena, è st notificato ad un difensore d’ufficio, dal giudice all’uopo nominato per la fase esecutiva, se il ricorrente avesse nominato un difensore di fiducia che lo ha assistito nella fase della cogni Erroneamente il giudice a quo, pur essendo il ricorrente difeso da un difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione, ha nominato un difensore d’ufficio, notificando allo st l’avviso di fissazione dell’udienza camerale e x GLYPH disattendendo così l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, trattandosi di esecuzione di pene detentive, in assenza di difensore di fiducia specificamente nominato per la fase esecutiva, gli atti avrebbero dov essere notificati al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il r del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza è infondata.
Costituisce ius receptum che, nella fase esecutiva, i provvedimenti per i quali sia prescrit la notificazione al difensore a pena di nullità, debbono essere notificati al difensore nom dall’interessato per la fase esecutiva o, in mancanza, a quello d’ufficio designato dal pub ministero o dal giudice. Infatti, la fase esecutiva è del tutto autonoma rispetto qu
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cognizione e, pertanto, qualora manchi un mandato fiduciario esteso anche a tale fase, l notifiche devono essere necessariamente eseguite al difensore d’ufficio all’uopo designato, sensi dell’art. 655, comma quinto, cod. proc. pen. Si è precisato, al riguardo, che l’obbl notificazione previsto dall’art. 655, comma quinto, cod. proc. pen., è riferito al difensore di specificamente designato per la fase esecutiva, dovendosi escludere che l’eventuale nomina effettuata nel giudizio di cognizione spieghi i suoi effetti anche nella predetta fase. Pert regola, la nomina fiduciaria del difensore opera solo nella fase di merito e non si estende n fase esecutiva.
Viceversa, la regola – la cui applicazione è invocata dal ricorrente – per la quale, in as di difensore nominato di fiducia per la fase esecutiva, la notifica va effettuata al difens ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione, dettata dall’art. 656, com cod. proc. pen.) – è posta per la specifica ipotesi della sospensione dell’esecuzione con term ai fini della presentazione dell’ istanza di concessione delle misure alternative alla detenz tale disposizione assume carattere speciale e derogatorio rispetto alla generale disciplina di al comma quinto dell’art. 655 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Rv. 224828 Sez. 3, n. 11934 del 28/09/2016, Rv. 270350; Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270971).
Nel caso in disamina, l’oggetto del procedimento vede sulla revoca Ettata:gg del sospensione della pena, ed è pertanto estraneo alla materia di misure alternative a detenzione. Il ricorrente non ha nominato un difensore di fiducia per la fase esecutiva. On correttamente, il giudice dell’esecuzione, vista l’istanza con la quale il PM ha chiesto la r del beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con la sentenza n. 38 del 2015 del G.i.p. del Tribunale di Rovereto del 26/02/2015, divenuta esecutiva il 13/07/2017), nominato un difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 655, comma 5, cod. proc. pen. e notif l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, sia al condannato, presso i domicilio, che al difensore d’ufficio, AVV_NOTAIO, all’uopo nominato. Né risulta ricorrente, a cui è stato notificato l’avviso, abbia conferito il mandato, anche per esecutiva, a un difensore di fiducia.
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 4 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente