Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Lecce nel procedimento a carico di: NOME nato a NARDO’ il 24/03/1969
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 della Corte d’appello di Lecce udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato NOME COGNOME di estinzione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto del 7 novembre 2007, irrevocabile il 5 luglio 2008, con cui lo stesso era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 640, 648 cod. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che si trattava di reati per cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena, e dagli atti risulta che nei cinque anni successivi il condannato non ha commesso reati, per cui può procedersi alla dichiarazione di <11stinzione degli stessi.
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Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con un unico motivo in cui deduce vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinti i reati oggetto della sentenza in questione, nonostante che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Taranto del 7 novembre 2007 fosse stata revocata con precedente ordinanza della Corte d'appello di Lecce del 18 maggio 2016 proprio perché erano stati commessi ulteriori reati nel quinquennio; la revoca della sospensione condizionale era indicata anche nel casellario giudiziale.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che dalla revoca della sentenza del Tribunale di Taranto del 14 febbraio 2005 per avvenuta violazione del ne bis in idem, pronunciata nella prima parte dell'ordinanza (decisione non impugnata dal pubblico ministero), dovesse discendere la dichiarazione di estinzione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto del 7 novembre 2007, pronunciata nella seconda parte dell'ordinanza (decisione impugnata con l'odierno ricorso).
La motivazione dell'ordinanza non ha spiegato, però, in cosa consista il collegamento tra le due statuizioni della ordinanza stessa, e perché alla prima debba necessariamente conseguire la seconda.
Nella istanza ex art. 666 cod. proc. pen., che ha aperto la procedura davanti al giudice dell'esecuzione, il difensore del condannato, dopo aver chiesto la revoca per ne bis in idem della sentenza del Tribunale di Taranto del 14 febbraio 2005, aveva aggiunto che la revoca di questa sentenza avrebbe permesso la dichiarazione di estinzione dei reati della sentenza dello stesso Tribunale del 7 novembre 2007, perché, una volta eliminata la sentenza del 2005, sarebbe emerso che il condannato non aveva commesso altro delitto nei termini previsti, in questo modo superando quanto stabilito nella precedente ordinanza della Corte di appello di Lecce del 18 maggio 2016 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 7 novembre 2007.
Però, questa prospettazione, verosimilmente condivisa dal giudice dell'esecuzione in mancanza di una più precisa motivazione sul punto, non sembra
corretta alla luce della lettura delle sentenze del 2005 e del 2007 sopra citate, perché la sentenza del 2005 ha avuto ad oggetto fatti-reato commessi nel 2002,
talchè essa non poteva costituire causa di revoca ex art. 168, comma 1, n. 1, cod.
pen., della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del
Tribunale di Taranto del 7 novembre 2007, perché il quinquennio di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., in cui non devono essere commessi ulteriori reati per
cui venga inflitta pena detentiva decorre, come è noto (v., da ultimo,
Sez. 1, Sentenza n. 34444 del 06/06/2024, COGNOME, n.m.;
Sez. 1, Sentenza n. 23548 del 21/02/2024, NOMECOGNOME n.m.) dalla data di irrevocabilità di tale pronuncia, ovvero dal 5 luglio 2008.
Conseguentemente non sembra corretto l'argomento usato dall'ordinanza impugnata, secondo cui alla revoca della sentenza del 2005 conseguirebbe il venir
meno dei reati commessi dal condannato nel quinquennio.
Né la lettura della ordinanza della Corte di appello di Lecce del 18 maggio
2016, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 7 novembre 2007, autorizza la conclusione contenuta nel provvedimento impugnato, perché la ordinanza del 2016 non indica specificamente quale fosse il titolo che determinava la revoca.
In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui il giudice dell'esecuzione dovrà verificare – acquisendo il fascicolo dell'epoca del giudice dell'esecuzione – per quale motivo la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 18 maggio 2016, integrata da quella del 15 giugno 2016, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 7 novembre 2007, ed, all'esito di tale accertamento, dovrà verificare l'eventuale incidenza della statuizione sulla revoca della sentenza del 14 febbraio 2005 sulla estinzione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto del 7 novembre 2007, irrevocabile il 5 luglio 2008.
L'ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 17 aprile 2025.