Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto in via principale l’improcedibilità per mancanza di querela e, in via gradata, l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
I.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto cli furto aggravato dall’esposizione dei beni a pubblica fede.
Avverso la richiamata pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lo COGNOME lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello costituito dalla mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis coc. pen., esclusa nel giudizio di primo grado solo per i limiti eclittali a tal fine contemplati da tal disposizione normativa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce che non gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena in ragione della ritenuta circostanza ostativa di due condanne risultanti dal certificato penale, senza considerare che, tuttavia, uno dei reati cui la condanna si riferiva era stato depenalizzato sicché non era stato superato il limite edittale preclusivo ex se del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere, a fronte delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale e della difesa, che in atti vi è regolare querela presentata in data 16 agosto 2021 dal signor NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE, con la quale è stata chiesta espressamente la punizione dei colpevoli sicché non vi è alcun dubbio circa la qualificazione dell’atto in termini di querela (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102 – 01).
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’imputato, infatti, in appello ha impugnato la decisione di primo grado, censurando solo la parte della motivazione nella quale, ritenuta l’integrazione dell’aggravante dell’esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede, era stata
esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. perché la pena comminabile era al di fuori dei limiti edittali all’epoca contemplati.
Senonché il Tribunale aveva escluso la possibilità di dichiarare non punibile l’imputato sulla scorta di tale disposizione normativa facendo leva non solo sul superamento dei limiti edittali all’epoca previsti, ma anche sulla gravità della condotta posta in essere alla luce delle non lievi conseguenze patrimoniali per la persona offesa e della circostanza che l’azione furtiva si era interrotta solo per l’intervento degli agenti.
Il ricorrente, non confrontandosi in appello con tale autonoma ed autosufficiente ratio decidendi, aveva proposto in sede di gravame un motivo inammissibile per evidente carenza di specificità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 – 01). Ciò ridonda, di poi, anche in una genericità del motivo proposto in questa sede di legittimità nella quale l’imputato continua, assumendo una tenuità del fatto esclusa sin dalla decisione di primo grado, a fare riferimento ai soli limiti edittali della pena contemplati dall’art. 131bis cod. pen. nella formulazione attuale e a non confrontarsi con la ritenuta gravità della condotta posta in essere.
3. Il secondo motivo è, invece, fondato.
A fronte dell’esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena in primo grado, il ricorrente aveva spiegato specifiche censure in appello rispetto alle quali la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che lo stesso non poteva essere concesso per l’esistenza di precedenti condanne ostative.
Così argomentando, oltre a non motivare sulle doglianze dell’imputato, la decisione impugnata non si è avveduta che una delle condanne pregresse riguardava un reato depenalizzato e, dunque, ha disatteso il consolidato principio per il quale deve essere, in questo caso, effettuata una prognosi in concreto sfavorevole sulla non commissione di ulteriori fatti di reato (ex ceteris, Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279438 – 01; Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238876 – 01).
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.
Resta fermo che l’annullamento con rinvio ai soli fini della valutazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena comporta un accertamento definitivo del reato e della responsabilità dell’imputato (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere Estensore
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