Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48421 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48421 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell’imputata, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 8 e 9), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagina 9 e 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489);
osservato che il motivo di ricorso che censura la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulato in termini del tutto generici, è comunque manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 10) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (l’assenza di elementi positivi e la pendenza di procedimenti penali per reati analoghi) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore