Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16347 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE d’APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 18 ottobre 2022 con cui l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione articolando un unico motivo con cui si deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in riferime mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si lamenta in particolare che il giudice non abbia considerato l’incensuratezza, lo stabi radicamento e la giovanissima età dell’imputato ed abbia per contro valutato soltanto la pluralità di denunce a suo carico per fatti analoghi, ai fini del giudizio prognostico capacità dell’imputato di astenersi dalla commissione di ulteriori reati in futuro.
Con memoria inviata per mail il AVV_NOTAIO ha chiesto l dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo su cui si incentra il ricorso dell’imputato è manifestamente infondato.
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Si deduce infatti, sotto il prisma di due vizi motivazionali (contraddittorietà e mani illogicità -art.606 lett. e c.p.p.), la erroneità della decisione attinente alla sos condizionale della pena.
Occorre tuttavia ribadire che la decisione in materia, così come ogni aspetto inerente al valutazione ed applicazione della pena (dalla applicazione delle circostanze, al giudizio s recidiva, alla comparazione tra circostanze, alla entità della sanzione, alla sussistenza d continuazione tra reati e, ancora, alla eventuale concessione dei benefici) rientra nel terri esclusivamente riservato al giudice di merito, precluso alla Corte di legittimità laddo decisione sia adeguatamente motivata.
In sede di legittimità, in relazione ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio è consen esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenu corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Ciò è avvenuto sicuramente nel caso di specie ove il giudice d’appello (pg. 5) h correttamente valorizzato, ritenendoli prevalenti su fattori di segno contrario e conferman con ciò il giudizio formulato in primo grado (pg.7), i precedenti `di polizia’ gravanti sull’i oltre alle modalità concorsuali della condotta, con un giudizio immune da critiche in ques sede come ribadito anche recentemente da questa Corte (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 Fisichella Rv. 284092 – 01). Se è vero quindi che l’incensuratezza non è stata considerata sufficiente a garantire la sospensione condizionale della pena, non è corretto affermare, come si sostiene nel ricorso, che essa non sia stata considerata nel processo decisionale, dato ch si è fatto motivatamente ricorso a sentenze o precedenti di polizia che, seppure no consolidati in pronunce passate in giudicato, sono comunque dimostrativi di un’indole inclin alla commissione di reati e quindi preclusivi di una prognosi favorevole all’imputato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ad. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così de iso in Roma, 9 gennaio 2024
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