Sospensione Condizionale della Pena: Quando i Precedenti Contano
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che offre al condannato una possibilità di riscatto senza passare dal carcere. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice, basata su una prognosi favorevole circa la futura condotta del reo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di precedenti penali.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando sia la sua responsabilità penale sia il diniego della sospensione condizionale della pena.
I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nel giudizio di merito, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri principali:
1. Genericità dei motivi di ricorso: Le censure relative alla responsabilità penale sono state giudicate come una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate in appello, prive della specificità richiesta per un giudizio di legittimità.
2. Correttezza del diniego del beneficio: La parte più significativa della decisione riguarda la conferma del rifiuto di concedere la sospensione condizionale.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sul Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
La Corte ha ritenuto corretta e priva di vizi logici la motivazione del giudice di merito. La negazione del beneficio si basa su una valutazione complessiva che tiene conto:
* Dei precedenti penali dell’imputato: La presenza di condanne passate è un elemento cruciale che orienta il giudizio prognostico del giudice.
* Delle modalità del fatto: Le circostanze specifiche del reato commesso sono state considerate indicative di una personalità non incline al rispetto della legge.
Questi elementi, letti congiuntamente, hanno portato il giudice a formulare una prognosi sfavorevole, escludendo la ragionevole previsione che l’imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. È interessante notare come la Corte abbia specificato che, ai fini di questa valutazione, non è determinante il fatto che l’imputato avesse in passato completato con successo un percorso di affidamento in prova al servizio sociale per precedenti condanne. La prognosi deve essere attuale e basata su tutti gli elementi disponibili al momento della decisione.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione ribadisce un principio consolidato: il giudizio sulla concessione della sospensione condizionale della pena è un’analisi complessa che non può basarsi su un singolo fattore. Anche un percorso di rieducazione formalmente concluso con esito positivo, come l’affidamento in prova, non crea un automatismo per la concessione di futuri benefici. Il giudice deve valutare la personalità del reo nella sua interezza, considerando la sua storia criminale e le circostanze del nuovo reato. La decisione del giudice di merito è stata considerata immune da censure perché ha applicato correttamente questi principi, fornendo una giustificazione logica e coerente per il diniego del beneficio, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4, n. 1770/2018).
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: la sospensione condizionale della pena non è un diritto, ma un beneficio concesso sulla base di un giudizio prognostico discrezionale. La presenza di precedenti penali e la gravità delle modalità del fatto possono legittimamente portare a un diniego, anche se in passato il condannato ha dato prova di ravvedimento. Per la difesa, ciò significa che non basta appellarsi a precedenti percorsi rieducativi, ma è necessario fornire elementi concreti e attuali che possano fondare una prognosi di futuro rispetto della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare argomenti giuridicamente validi per la sede di legittimità.
Quali sono i motivi per cui è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata a causa dei precedenti penali dell’imputato e delle specifiche modalità del fatto, elementi che hanno portato il giudice a formulare una prognosi negativa sulla sua futura astensione dal commettere altri reati.
Un precedente percorso di affidamento in prova garantisce la sospensione condizionale?
No. Secondo la Corte, anche il positivo espletamento di un affidamento in prova al servizio sociale per condanne precedenti non è di per sé sufficiente a garantire la concessione del beneficio, poiché la valutazione prognostica deve essere basata su tutti gli elementi attuali, inclusi i nuovi reati commessi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46452 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/04/1993
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46/ RG 22411
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 3 e 4, l motivazioni sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all’art. 337 cod. pen. in concorso con il delitto di cui all’art. 651 cod. pen.;
Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la la Corte di merito, alle pagg. 4 e 5, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell’imputato e delle modalità del fatto, tali da escludere una prognosi favorevole di astensione della commissione di altri delitti, anche valutando, in senso ostativo, le condotte relative a precedenti condanne per le quali vi tizi , stato il positivo espletamento dell’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 4, n. 1770 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275072) .
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 15 novembre 2024