Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40398 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40398 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di RAGIONE_SOCIALEO
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiedendo il rigetto del ricorso.
uditi i difensori:
L’avvocato NOME COGNOME sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile COGNOME NOME e dell’avvocato COGNOME NOME, difensore di fiducia delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alle note spese;
gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, si riportano ai motivi di ricorso ed insistono per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di atti persecutori, di cui al capo a), condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione e al risarcimento del danno a favore delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, per avere la Corte d’appello omesso di confrontarsi effettivamente con le doglianze proposte in appello. La motivazione dell’impugnata sentenza si limita a ribadire assertivamente, da un lato, l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e, dall’altro, a ritenere alla stregua di validi elementi di riscontro le dichiarazioni di numerosi testi, senza avvedersi delle contraddizioni emergenti dal raffronto tra il narrato di questi ultimi e quello delle parti civili. In particolare, la difesa rimarca che il teste COGNOME riferiva del comportamento corretto tenuto dall’imputato con la COGNOME; quanto alle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, inspiegabilmente il giudice di primo grado le ha ritenute “neutre”, laddove esse dimostrerebbero, in tesi difensiva, che il ricorrente non ha mai minacciato o aggredito le parti civili.
Il giudizio in tema di credibilità soggettiva e oggettiva del narrato delle persone offese è inficiato dalla mancata considerazione dei pregressi rapporti tra le parti, di natura non soltanto condominiale, ma anche economici e societari (il ricorrente deteneva una quota della società RAGIONE_SOCIALE, di cui le persone offese erano soci). Da un certo momento in poi, tali rapporti si interrompono, ingenerando conflittualità e, soprattutto, malanimo nelle persone offese (il NOME COGNOME intendeva estromettere il ricorrente dalla NOME; egli curava, per il tramite della propria società, i lavori all’interno del condominio e il ricorrente sovente si lamentava della conduzione dei lavori stessi). Pertanto, non ha fondamento l’affermazione della Corte territoriale circa l’assenza di animosità o rancore nei confronti dell’imputato, oggetto, al contrario, di una costante opera di “demonizzazione” da parte delle persone offese. A riprova di ciò, la difesa ricorda 1) i tentativi (infruttuosi) di queste ultime di prospettare ai condomini la questione della prostituzione che si svolgeva, a dire delle parti civili, in un appartamento condominiale che il COGNOME aveva ceduto in locazione a un’agenzia di modelle; 2) l’iniziativa della COGNOME di recarsi dal notaio per estromettere il ricorrente dalla
3asnnine: ciò che, in tesi difensiva dimostrerebbe l’assenza di stato d’ansia o paura della COGNOME.
Sarebbe evidente, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, là dove non considera l’assoluzione per il capo b), riferito a due episodi contestati anche nel capo a), per cui è invece intervenuta condanna.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, con riferimento alla mancata analisi della tipicità delle condotte contestate ai fini dell’integrazione del reato ascritto, oltre che dell’evento del reato, ritenuto sussistente sull’esclusiva base del generico riferimento alle condotte.
In particolare, ove si guardi alle deposizioni dei condomini, oltre che alla produzione documentale (il riferimento è alle nnail della p.c. COGNOME indirizzate al COGNOME, amministratore dello stabile, con cui la prima lamentava reiteratamente mancanza di sicurezza dello stabile), risulta evidente che la stessa parte civile “aveva paura di tutto”; dal che deriva l’insussistenza dell’evento del reato, quale tratteggiato nella sentenza ricorsa, posto che lo stato d’ansia di quest’ultima è stato illogicamente correlato causalmente alle condotte dell’imputato. Allo stesso modo, l’asserito cambio di abitudini da parte dell’altra persona offesa rappresenta un dato smentito dalla proseguita attività professionale dello COGNOME nei luoghi consueti.
Pertanto, l’evento del reato non è stato dimostrato, né nella forma del cambio di abitudini di vita né in quello dello stato d’ansia.
2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento di prova, in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Il giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte d’appello è sorretto dall’erroneo riferimento a precedenti specifici del ricorrente, che mai è stato condanNOME per reati contro la persona. Gli unici precedenti, risalenti a 30 anni fa e per i quali il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione, non sono specifici. Né si è tenuto conto di indici, positivamente valorizzabili ai fini della concessione dell’invocato beneficio, quali il corretto comportamento processuale dell’imputato.
All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni e note spese.
Considerato in diritto
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, in quanto reiterativi e versati in fatto.
Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure volte, in sostanza, a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168).
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugNOME, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406).
Il ricorso, attraverso una riproduzione di alcuni brani dichiarativi, quando non di personali sintesi delle deposizioni, ripropone la propria ricostruzione fattuale, in ordine agli episodi oggetto del processo, in tal modo collocandosi al di fuori dello spettro dei motivi denunciabili in sede di legittimità.
Per altro verso, è appena il caso di rilevare che l’intervenuta assoluzione per il capo B, sul piano logico non spiega alcuna incidenza in ordine alla logicità della
ricostruzione della sussistenza dei numerosi episodi di molestie e minacce nelle quali si sostanzia l’addebito di cui al capo A).
Quanto poi all’evento di danno, si osserva che logicamente la Corte territoriale ha correlato lo stato di ansia e di paura, come pure il mutamento delle abitudini di vita alle dichiarazioni delle persone offese (dal mutamento del luogo di incontro con i clienti, al timore di rimanere in ufficio sino a tarda ora) e, secondo una razionale massima di esperienza, alla tipologia di condotte e al loro progressivo peggioramento.
A tal riguardo, va ribadito che, in tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, ovvero aggravino una preesistente situazione di disagio psichico della persona offesa (Sez. 5, n. 7559 del 10/01/2022, B., Rv. 282866 – 01).
Né, con riferimento ai mutamenti delle abitudini di vita, è necessario un radicale stravolgimento delle condizioni esistenziali della vittima o un annichilimento totale della sua personalità, come dimostrato dal fatto che il delitto del quale si tratta è configurabile persino nel caso – qui non sussistente – della reciprocità dei comportamenti molesti (Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, A., Rv. 282170 – 01).
Il terzo motivo è fondato, dal momento che la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione sono stati negati dalla Corte territoriale alla luce dei precedenti penali specifici dell’imputato, concretatesi in «delitti contro il patrimonio, anche violenti». E, tuttavia, la motivazione sulla quale si fonda il diniego finisce in tal modo per restare ancorata esclusivamente a remoti precedenti (il più recente dei quali risalente al 1998), per i quali è intervenuta la riabilitazione.
L’apparato argomentativo risulta, pertanto, del tutto insufficiente, in quanto non spiega per quali ragioni, rispetto a tali dati, le antiche condanne giustificherebbero, all’interno dei plurimi criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che devono guidare l’esercizio della discrezionalità del giudice in materia (v., ad es., Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 – 01), la prognosi negativa rispetto alla futura commissione di altri reati e la conclusione dell’insussistenza dei presupposti giustificativi del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena
e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromila per ciascuna delle parti civili, oltre accessori di legge: rispetto a queste ultime, infatti, il rigetto dei restanti motivi vale a definire il rapporto processuale, non residuando alcun interesse delle stesse a intervenire nel giudizio di rinvio, nel quale si discuterà dei presupposti della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromila per ciascuna delle parti civili, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.