Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40697 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40697 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME NOME a Ceccano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni in dlata 30/01/2023;, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOMECOGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinv dell’ordinanza impugNOME.
RITENUTO IN IFATTO
Con ordinanza in data 30/01/2023, il Tribunale di Terni ha revocato sospensione condizionale della pena disposta a beneficio di NOME COGNOME co decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Sondrio il 10/04/2018, irrevocabile il 14/05/2018, in relazione pena di 2 mesi di reclusione, convertita in pena pecuniaria pari a 6.000,00 Secondo il Tribunale, infatti, COGNOME aveva commesso, nei 5 anni successivi passaggio in giudicato del predetto provvedimento, un delitto per cui intervenuta condanna alla pena di sei mesi di reclusione e di 900,00 euro di mu inflitta con sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Terni, irrevocabile il 6/09/
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NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. L’ordinanza impugNOME avrebbe erroneamente disposto la revoca della sospensione della pena pecuniaria inflitta con il primo decreto penale di condanna benché la pena successivamente inflitta non superasse i limiti stabili dall’art. 164 cod. pen. Sotto altro profilo, il ricorso deduce che le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna realizzino un accertamento solo parziale dei fatti, di tal che l’eventuale sopravvenire degli stessi a una pronuncia di sospensione condizionale della pena non potrebbe determinarne la revoca (così Sez. U, n. 31 del 3/05/2001). Pertanto, violerebbe il principio di uguaglianza escludere la nuova concedibilità dell’istituto nell’ipotesi inversa, in cui la nuova condann sopraggiunga alla emissione di un decreto penale di condanna a pena sospesa, quando le pene complessivamente inflitte non superino i limiti di cui all’ad 164, ult. comma, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. Tale disposizione non consente la concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il soggetto abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. Nel caso in esame, nondimeno, NOME COGNOME sarebbe stata condanNOME a una pena pecuniaria, la quale, ai sensi dell’art. 57, legge n. 689 del 1981, si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, sicché la relativa condanna non potrebbe costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa. Pertanto, il sopravvenire di una nuova condanna non dovrebbe comportare la revoca della sospensione, né essere di ostacolo alla concessione di un’ulteriore sospensione condizionale.
In data 29/08/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., nel caso in c soggetto condannato a una pena condizionalmente sospesa commetta, nel termine di legge, un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui v inflitta una pena detentiva, il beneficio deve essere obbligatoriamente revoca
2.1. Nel caso in esame, NOME COGNOME aveva commesso, nelle date 811/10/2018, e dunque nel termine di cinque anni dal 14/05/2018, data del irrevocabilità del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Sondrio il 10/04/2018, il delitto di cui all’art. pen., venendo condanNOME, per la nuova violazione, alla pena di 6 mesi reclusione e di 900,00 euro di multa, inflitta con sentenza n. 626/202 Tribunale di Terni in data 30/06/2021, irrevocabile il 6/09/2022.
Correttamente, dunque, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Come condivisibilmente evidenziato dal provvedimento impugnato non hanno alcuna rilevanza le considerazioni difensive espresse in relazione all’idonei decreti penali o delle sentenze di patteggiamento a determinare la revoca beneficio, atteso che, nel caso esaminato, con decreto penale era stata dis l’applicazione della sospensione condizionale, mentre il secondo provvediment non aveva assunto tale forma giuridica.
Né possono accogliersi le osservazioni svolte in ricorso circa la manc concessione di un’ulteriore sospensione condizionale della pena.
In disparte il limite ontologico costituito dalla previsione della obbligatoria in caso di condanna per un nuovo reato, il Tribunale ha, inf evidenziato come nelle more del giudizio di esecuzione, la COGNOME abbia riporta oltre a quella di cui si è dato atto, un’ulteriore condanna con decreto pen Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 3/05/20 irrevocabile il 1/10/2019. In definitiva, il ricorso si è limitato a riprodur confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugNOME, le considerazioni svolte in sede di incidente di esecuzione, in palese contrasto con le c indicazioni normative e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, d Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 61.6 cod. proc. pe
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Ue,)
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro
4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazio di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in data 14/09/2023
Ti Consigliere estensore
Il Presidente