Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41945 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Letta la memoria scritta del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 21 novembre 202:2 la Corte d’appello di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse a NOME con le sentenze di condanna del Tribunale di Brescia dell’8 aprile 2016, irrevocabile il 27 maggio 2016, e del Tribunale di Bergamo del 19 gennaio 2017, irrevocabile il 10 marzo 2017, emessa nei suoi confronti.
L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto, per cui è stata inflitta una pena detentiva
(sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 novembre 2019, irrevocabile il 4 febbraio 2022, per reato commesso fino al 6 settembre 2018).
Con lo stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione ha accolto solo parzialmente l’istanza del condannato di unificare in continuazione le tre sentenze sopra citate, istanza accolta soltanto con riferimento alle sentenze del Tribunale di Brescia dell’8 aprile 2016 e del Tribunale di Bergamo del 19 gennaio 2017, e respinta con riferimento alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 novembre 2019.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché sono state revocate le due sospensioni condizionali della pena nonostante che la somma delle condanne riportate nelle tre sentenze non superasse i due anni e nonostante che le prime due condanne dovessero ormai considerarsi una sola, stante il riconoscimento del vincolo della continuazione intervenuto con la stessa ordinanza, nonché perché non è stata concessa la sospensione condizionale anche per la sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 novembre 2019, operazione che, a giudizio del ricorrente, sarebbe stata consentita al giudice dell’esecuzione atteso che il giudice della cognizione non aveva preso posizione sulla sospensione condizionale, e che era dovuta in quanto erano state eliminate le conseguenze del reato, ed in quanto il terzo comma dell’art. 671 cod. proc. pen. autorizza il giudice dell’esecuzione ad adottare ogni consequenziale provvedimento.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo argomento speso dall’unico motivo di ricorso è che la circostanza che la pena inflitta per il reato commesso nel quinquennio, cumulata con quella irrogata con le precedenti condanne condizionalmente sospesi, non superi il limite di due anni, costituiva elemento che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto valutare ai fini dell’eventuale reiterazione della sospensione condizionale.
L’argomento non è fondato. L’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. collega la revoca della sospensione condizionale alla mera commissione di altro delitto nel quinquennio senza attribuire rilievo alla somma delle pene inflitte con la prima e con la seconda sentenza di condanna.
Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, una volta che il giudi della cognizione che ha inflitto la nuova condanna a pena detentiva non ha ritenuto di disporre il beneficio della pena sospesa, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di dichiarare l’intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, in osservanza di quanto disposto dall’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., anche a prescindere dai limiti di pena (Sez. 1, Sentenza n. 30001 del 05/06/2013, Pm in proc. Sejdic, Rv. 256407: il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di dichiarare l’intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo).
1.2. Il secondo argomento speso dal ricorso è che, per effetto dell’intervenuto riconoscimento della continuazione, le prime due condanne dovessero ormai considerarsi una sola.
L’argomento è manifestamente infondato, in quanto irrilevante nella decisione sulla revoca della pena sospesa, cui è del tutto estraneo il numero delle condanne riportate, che può avere rilievo, al più, ai fini della diversa causa di revoca dell sospensione, prevista dall’ultimo comma dell’art. 168 cod. pen., che non viene in considerazione nella vicenda oggetto del presente giudizio.
1.3. Il terzo argomento speso dal ricorso è che il giudice dell’esecuzione ha errato nel non concedere la pena sospesa anche con riferimento alla terza condanna in ordine temporale (quella che ha comportato la revoca delle due pene sospese precedenti, sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 novembre 2019), di cui sussisterebbero i presupposti perché erano state eliminate le conseguenze del reato.
L’argomento è infondato, in quanto il giudice competente a concedere la sospensione condizionale della pena è ex art. 163, comma 1′ cod. proc. pen., il giudice della cognizione; la mancata concessione della sospensione condizionale da parte del giudice della cognizione è una statuizione c:he è soggetta ad impugnazione nei gradi successivi di giudizio.
Qualora l’imputato non impugni, o impugni con esito negativo, la mancata concessione della pena sospesa, non ha la possibilità di chiederla al giudice dell’esecuzione, che è normativamente sprovvisto di tale potere, salvo che
nell’ipotesi prevista dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., e che qui non ricorre, del riconoscimento in executivis del concorso formale o della c:ontinuazione.
L’esercizio del potere previsto dall’ultimo periodo dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’esecuzione “adotta ogni altro provvedimento conseguente”, su cui è impostato l’argomento di ricorso, infatti, ha come suo presupposto necessario l’avvenuto riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Con quell’espressione la norma, infatti, si limita ad attribuire al giudice dell’esecuzione, oltre che il potere di disporre la pena sospesa, anche un ulteriore potere di contenuto non tipizzato, il cui esercizio si dovesse rendere necessario per adeguare il dispositivo alla nuova statuizione emessa in esecuzione.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 giugno 2023.