Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45198 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45198 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessagli con le sentenze rese nei suoi confronti dalla stessa Corte alle date del 12 maggio 2016 e del 13 aprile 2018, divenute rispettivamente irrevocabili alle date del 23 febbraio 2017 e del 12 luglio 2019.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte d’appello ha premesso che, con sentenza resa in data 4 luglio 2022, divenuta irrevocabile in data 16 dicembre 2022, il ricorrente fu condanNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data 12 gennaio 2020.
Ha poi osservato che il ricorrente, sulla base delle richiamate sentenze rese in data 12 maggio 2016 (irrevocabile dal 23 febbraio 2017) ed in data 13 aprile 2018 (irrevocabile in data 12 luglio 2019), aveva riportato condanne pari ad anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in data 7 febbraio 2011 (sentenza del 12 maggio 2016) e ad anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. commesso in data 29 aprile 2011 (sentenza del 13 aprile 2018), entrambe condizionalmente sospese ai sensi degli artt. 163-164 cod. pen.
Ha ritenuto, pertanto, che ricorressero i presupposti per la revoca delle concesse sospensioni condizionali della pena ai sensi dell’art. 168 cod. pen., essendosi chiaramente superati, da un lato, i limiti di cui all’ari:. 164 cod. pen. (g in relazione alle pregresse condanne), vieppiù in ragione dell’effetto revocatorio derivante dalla intervenuta ulteriore condanna statuita con la sentenza del 4 luglio 2022, per nuovo reato commesso dal ricorrente prima della scadenza dei termini di cui all’art. 163 cod. pen.
Il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), impugna con un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc pen.).
Sostiene che la Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, non ha verificato se il giudice della cognizione, che aveva riconosciuto i benefici, fosse stato o meno a conoscenza della causa ostativa, potendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. oen., essere revocato, in presenza di
cause ostative, salvo il caso in cui tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio, adempimento del tutto inosservato dal Giudice della revoca che sarebbe perciò incorso nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Dal testo del provvedimento impugNOME risulta che il giudice dell’esecuzione ha revocato le precedenti sospensioni condizionali della pena soprattutto sul presupposto che il condanNOME aveva commesso, nei termini stabiliti, un altro delitto per il quale aveva riportato condanna.
In altri termini, la revoca ha trovato causa nella previsione di cui all’art. 168 comma 1, n. 1) cod. pen. che costituisce fattispecie autosufficiente per la produzione dell’effetto revocatorio previsto direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.
Nel caso in esame, il ricorrente ha, infatti, commesso un nuovo reato entro il termine di cinque anni dalla sospensione dell’esecuzione della pena in relazione alle due precedenti condanne.
Perciò, delusa la prognosi di non recidività che ha portato alla concessione della sospensione condizionale, l’art. 168 cod. pen. prevede la revoca del beneficio, che opera di diritto al momento del verificarsi della causa che vi ha dato luogo, dovendosi riconoscere al provvedimento giudiziale di revoca mera natura dichiarativa, in quanto provvedimento ricognitivo con effetti sostanziali, che risalgono, ope legis, al momento in cui si è verificata la condizione.
La verifica giudiziale è dunque limitata all’accertamento dell’irrevocabilità della condanna intervenuta “nei termini stabiliti” nel senso che il fatto nuovo, in seguito al quale deve disporsi la revoca, deve verificarsi entro il periodo di tempo in cui il rapporto giuridico punitivo rimane pendente a causa della sospensione dell’esecuzione della condanna, periodo che ha inizio dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile per cui, ai fini del computo del termine per la revoca della sospensione condizionale della pena, occorre fare riferimento non alla data della commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena sospesa, ma
al giorno in cui la sentenza di condanna contenente il beneficio è divenuta irrevocabile (Sez. 2, n. 2174 del 03/06/1977, COGNOME, Rv. 137087 – 01).
Sulla base delle precedenti coordinate, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rillevabile dagli atti i possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, gandoubi NOME, Rv. 279053 – 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 – 01).
E’ vero, come rileva il ricorrente e sottolinea il Procuratore generale, che la revoca poteva essere disposta, nel caso in esame, anche ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen. (per superamento del limite di pena già in relazione alle pregresse e prime due condanne) e,, perciò, occorreva che il giudice dell’esecuzione, che pure ha richiamato tale possibilità, verificasse se tale causa ostativa alla concessione del beneficio fosse o meno noia al giudice della cognizione (v. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01) ma detta verifica sarebbe del tutto ultronea nel caso di specie, in presenza di una causa revocatoria del tutto indipendente da detta verifica ed idonea a sostenere autonomamente la revoca della sospensione condizionale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/10/2023