Sospensione condizionale: la revoca automatica per nuovo reato
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, tale beneficio è strettamente legato a una condotta futura impeccabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti temporali e le conseguenze della commissione di un nuovo reato.
Il caso e la decisione del Tribunale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro un’ordinanza del Tribunale di Roma, che agiva in qualità di giudice dell’esecuzione. Il Tribunale aveva disposto la revoca della sospensione condizionale e del beneficio della non menzione della condanna concessi in precedenza. Il motivo della revoca risiedeva nel fatto che il soggetto, nonostante la clemenza ricevuta, aveva commesso un nuovo delitto entro il limite quinquennale stabilito dalla legge.
Il ricorrente contestava un presunto vizio di motivazione, lamentando un’analisi superficiale dei fatti da parte del giudice di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tali censure del tutto generiche e prive di fondamento giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 1 del codice penale. Secondo questa norma, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se il condannato, entro i termini stabiliti (cinque anni per i delitti), commette un altro delitto per il quale venga inflitta una pena detentiva. Nel caso di specie, il nuovo reato era stato commesso nel 2021, ovvero entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima sentenza, avvenuto nel 2017.
La Corte ha inoltre sottolineato che la revoca della sospensione trascina inevitabilmente con sé anche la revoca del beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 175, ultimo comma, del codice penale. La natura vincolata di tale provvedimento non lascia spazio a discrezionalità quando i presupposti oggettivi (la commissione del reato nel termine) sono accertati.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla conferma della revoca dei benefici, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve a ricordare che la sospensione condizionale non è un’esenzione definitiva dalla pena, ma un patto con lo Stato che, se violato, comporta il ripristino immediato delle sanzioni e l’aggravio delle spese legali. La precisione dei termini temporali è l’elemento chiave che determina la stabilità o la perdita dei benefici ottenuti in sede di condanna.
Cosa succede se commetto un reato durante la sospensione condizionale?
Se il nuovo delitto è commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna precedente, la sospensione condizionale viene revocata automaticamente per legge.
La revoca della sospensione colpisce anche la non menzione?
Sì, ai sensi dell’articolo 175 del codice penale, la revoca della sospensione condizionale comporta sempre anche la revoca del beneficio della non menzione della condanna.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle istanze, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50905 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50905 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ACQUAPENDENTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure mosse nel ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, di revoca della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna concessi ad NOME COGNOME con sentenza resa dal medesimo Tribunale in data 25.01.2010, divenuta irrevocabile il 15.11.2017 – con cui si denuncia vizio di motivazione per aver omesso un’analisi approfondita di quanto contestato al prevenuto e per non aver fatto riferimento agli elementi posti a sostegno della decisione – sono inammissibili, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre che manifestamente infondate.
Invero, il giudice dell’esecuzione correttamente ha disposto la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., in quanto COGNOME, in data 21.4.2021, dunque entro il limite quinquennale stabilito a far tempo dal passaggio in giudicato della citata pronuncia (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, COGNOME, Rv. 267095), commetteva altro delitto giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.5.2021, irrevocabile il 21.10.2022; nonché altrettanto correttamente, ex art. 175 ultimo comma cod. pen., ha revocato l’ordine di non fare menzione della condanna.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.