Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49807 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49807 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sertft.e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria d inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, i funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stes Tribunale, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME con la sentenza del medesimo Tribunale, irrevocabile in data 4/04/2017.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra reati ex art. 81 cod. pen. alla conseguente denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Rileva il difensore che, a fronte della richiesta di revoca della sospensione condiziona della pena, la difesa chiedeva il riconoscimento della continuazione con ampliamento del beneficio della sospensione condizionale della pena anche alla sentenza di condanna giustificativa della revoca. Lamenta che il rigetto dell’invocato riconoscimento è st argomentato sinteticamente e sulla base di una motivazione che non approfondisce gli indici rivelatori dell’esecuzione di un unico disegno criminoso e fa riferimento esclusivo al diva temporale tra i reati.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen.
Osserva il difensore che, pur non volendo riconoscere la continuazione tra i due episodi delittuosi, il Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., operan una valutazione di insieme, avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena in riferimento al secondo episodio delittuoso.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene prot la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematici le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo
reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essend sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i success risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), nel caso in esame il Tribunale di Tivoli evidenzia che le due condott criminose, di cui alla richiesta di unificazione, non possono essere considerate esecutive del medesimo disegno criminoso, «tenuto conto del considerevole lasso di tempo che separa» le stesse, pari a circa tre anni.
Il motivo di ricorso, che insiste sulla stessa tipologia di reato, sull’identica causale e sulla co spaziale, a fronte del rilievo dirimente riconosciuto al divario temporale, manifesta la sua infondatez ai limiti dell’inammissibilità.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
L’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato “commetta un de ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva Nel caso in esame, il Tribunale di Tivoli, preso atto della commissione, nel termine di cinq anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha concesso la sospensione condizionale della pena, del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. in relazione al quale è stata inflitta una pena detentiva non sospesa dal giudice de cognizione, correttamente ha revocato detto beneficio, non potendo, come, invece, invocato dalla difesa, estendere il beneficio di cui alla prima sentenza di condanna alla seconda, quanto la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice dell cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, NOME, Rv. 280682), che nel caso in esame l’ha esclusa.
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso di prima condanna per delitto con il beneficio della sospensione e di seconda condanna per delitto senza sospensione condizionale, non ha rilievo che il cumulo delle sanzioni inflitte con le dive condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la “salvezza” di cui al primo comma dell’art. 1 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l’ultimo comma di tale articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 6, n. 501 del 22/02/1993, P.M. in proc. Grandolfo, Rv. 194527: nella specie la Corte ha accolto il ricorso de P.M. ed ha annullato con rinvio il provvedimento di diniego della revoca della sospensione condizionale della prima condanna, motivato sull’assunto che il cumulo delle sanzioni inflit era inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 168 cod. pen.).
E ciò, a maggior ragione, se si considera che, anche quando il giudice dell’esecuzione applica ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l’istituto della continuazione, ed è quindi autorizza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena derogando al principio di intangibilit del giudicato, lo può fare solo quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto; quando viceversa, quest’ultimo ha già escluso espressamente la concessione della sospensione condizionale
richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemen valutati anche sotto tale aspetto (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.