Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49455 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49455 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 01 giugno 2023 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1), cod.pen., della sospensione condizionale concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa in data 18 settembre 2009, divenuta definitiva in data 06 giugno 2011, per avere egli commesso un altro delitto nei cinque anni dal passaggio in giudicato di detta condanna, per il quale ha riportato una pena detentiva, irrogata con la sentenza emessa in data 01 luglio 2015, divenuta definitiva il 17 ottobre 2022.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto la richiesta di ritenere i reati di cui a tali condanne uniti in continuazione, non avendo l’istante allegato alcun elemento sintomatico della sussistenza di una unicità di disegno criminoso tra loro, e non emergendo un simile vincolo da altri elementi, trattandosi di reati profondamente diversi per natura e modalità, nonché commessi a quattro anni di distanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 168, comma 1, cod.pen.
La revoca della sospensione condizionale opera in presenza di due condizioni, cioè la commissione nel termine di legge di un altro delitto e l’avere riportato un’altra condanna a pena che, cumulata con la precedente, superi i limiti di cui all’art. 163 cod.pen., mentre in questo caso le pene irrogate con le due condanne non superano tale limite. La condanna riportata successivamente, quindi, avrebbe potuto essere a sua volta dichiarata sospesa, e non assume perciò alcun rilievo quale causa di revoca del beneficio concesso in precedenza. Inoltre la seconda condanna è divenuta definitiva oltre dieci anni dopo quella con cui è stata concessa la sospensione condizionale, ben oltre il termine di cinque anni stabilito dalla legge.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione all’applicazione degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod.pen.
Al giudice di cognizione erano noti gli eventuali dati ostativi all’applicazione del beneficio, per cui la sospensione condizionale, che il pubblico ministero ha asserito essere stata concessa illegittimamente, non poteva essere revocata dal giudice dell’esecuzione. Questi ha revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza divenuta definitiva il 17 ottobre 2022 senza verificare se il giudice della cognizione conoscesse o meno i precedenti penali dell’istante, mentre tale verifica è necessaria, perché il giudice dell’esecuzione può revocare
una sospensione condizionale, concessa dal giudice della cognizione nonostante la presenza di cause ostative, solo se questi ignorava tali cause.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 671 cod.proc.pen.
Il giudice ha respinto la richiesta di applicazione dell’istituto dell continuazione solo adducendo la mancata allegazione di elementi sintomatici, ma non ha tenuto conto della congruità temporale tra i reati giudicati con le due sentenze indicate, elemento decisivo su cui fondare il riconoscimento dell’unicità di disegno criminoso, oltre alla omogeneità delle violazioni e alla condizione psicologica dell’istante, giovane extracomunitario non ancora integrato nel tessuto sociale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza.
3.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati, e derivano da una errata lettura delle norme del codice penale, e dello stesso provvedimento impugnato. L’art. 168, comma 1 n. 1, cod.pen. prevede come obbligatoria la revoca della sospensione condizionale nel caso accertato dal giudice dell’esecuzione, escluso solo il caso in cui il giudice della cognizione abbia dichiarato sospesa anche la pena irrogata con la condanna successiva, in applicazione del disposto dell’art. 164, ultimo comma, cod.pen. Questo non risulta essersi verificato nel presente caso, né il ricorrente adduce una simile situazione, avendo anzi erroneamente affermato che il giudice ha revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa in data 17 ottobre 2022. Il mero requisito del mancato superamento del limite di cui all’art. 163 cod.pen. non è rilevante, salvo il caso previsto dall’art. 168, comma 2, cod.pen., e la diversa affermazione del ricorrente è in palese contrasto con il testo dell’art. 168 cod. pen. Anche la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 111612 del 25/02/2021, Rv. 280682; vedi anche Sez. 6, n. 501 del 22/02/1993 Rv. 194527).
E’, infine, palesemente erroneo il richiamo al tempo trascorso tra il passaggio in giudicato della prima e della seconda sentenza, perché il requisito
che impone la revoca della sospensione condizionale è la commissione di un nuovo delitto, che deve verificarsi entro cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza contenente il beneficio, mentre è irrilevante l’epoca di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per esso.
3.2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto asserito nel ricorso, il giudice non ha fondato il diniego della continuazione solo sulla mancata allegazione di elementi a sostegno dell’asserita unicità del disegno criminoso tra i due reati, ma ha anche affermato che tale unicità non emerge dagli atti, essendo i reati non omogenei, come natura e modalità, e distanti cronologicamente ben quattro anni. Il ricorrente propone una valutazione diversa, senza però contestare in modo concreto le attestazioni del giudice dell’esecuzione quanto alla non omogeneità e alla distanza nel tempo dei due delitti, i quali risultano, palesemente, non contigui. Il motivo è inammissibile anche laddove il ricorrente chiede a questa Corte, di fatto, una diversa valutazione nel merito circa la sussistenza della continuazione, mentre il compito del giudice di legittimità è solo quello di verificare la sussistenza di possibili vizi della motivazione, quali la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà. Esula, invece, dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, «la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658, e le molte successive). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente