Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato, a Sassuolo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Modena dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo il giudice dell’esecuzione ha revocato – ai sensi dell’art. 161, comma 1 n. 2), cod. proc. pen. – la sospensione condizionale della pena, concessagli con la sentenza del Tribunale di Modena in data 14 settembre 2017, irrevocabile il 28 gennaio 2018, perchØ nel quinquennio dall’irrevocabilità di detta sentenza, segnatamente con sentenza del Tribunale di Modena in data 24 maggio 2018, irrevocabile il 30 ottobre 2018, COGNOME ha riportato una nuova condanna, per un delitto commesso fino a ottobre 2015 e, dunque, “anteriormente commesso” dovendosi considerare la data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio;
ricordato che, per il caso dell’art. 161, primo comma n. 2), cod. pen. Ł principio pacifico cheil momento al quale ancorare la revoca del beneficio Ł quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280056 – 01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265724 – 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, COGNOME, Rv. 240868 – 01) e che il caso in esame – come correttamente indicato nel provvedimento impugnato – riguarda un’ipotesi di revoca obbligatoria ai sensi dell’art. 161, primo comma n. 2), cod. pen.;
ritenuta la manifesta infondatezza del motivo che invoca Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si Ł ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena» perchØ muove dall’errato presupposto dell’equiparazione dell’ipotesi di revoca di diritto ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. e quella di cui all’art. 168 primo comma cod. pen., sostenendo che, anche nell’ipotesi in scrutinio, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto revocare il
beneficio della sospensione condizionale perchØ al momento della presentazione da parte del Pubblico ministero della richiesta di revoca era già decorso ben piø di un quinquennio dai fatti oggetto di quel giudizio;
rilevato, infatti, che nella motivazione della Sentenza COGNOME si evidenzia che l’istituto della revoca previsto dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. – che ha struttura e funzione del tutto diverse da quelle stabilite nel primo comma della medesima disposizione e che non Ł correlata al verificarsi di fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, nØ si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi – «dev’essere raccordato con quanto previsto dall’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogo all’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata la probation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli» e che, in virtø di tali caratteristiche, «la revoca in esame non interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (o biennio), e solo perchØ tali, ad escludere l’operatività del meccanismo di estinzione del reato. Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare a un vizio genetico del provvedimento concessivo, l’attivazione del rimedio incontra un limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non Ł normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l’effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicitamente ammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167) non sia ancora intervenuta». La soluzione indicata – si osserva inoltre- «Ł coerente con il quadro normativo, in cui l’esito di estinzione del reato si produce per legge alla presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a proposito dell’analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994), nonchØ con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situazioni giuridiche», posto che «a ragionare diversamente, il condannato pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a sØ ascrivibili – rimarrebbe esposto sine die all’eventualità di un’esecuzione penale, ancorchØ in origine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire».;
rilevato, dunque, che il richiamato principio di diritto non si attaglia al caso in esame posto che la revoca della sospensione condizionale Ł qui avvenuta ai sensi dell’art. 168, primo comma n. 2, cod. pen., ipotesi che prevede un fatto sopravvenuto (ovverosia la nuova condanna) che impedisce l’effetto estintivo;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore