Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7587 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2266/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 del TRIBUNALE di Ravenna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ravenna, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 1° ottobre 2025 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME con la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Bologna il 6 giugno 2014, divenuta irrevocabile l’8 maggio 2015.
Il condannato infatti ha commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e, precisamente nel 2019, un reato per il quale ha riportato condanna confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile il 25 settembre 2024.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato eccependo con unico motivo la violazione degli artt. 163, 164, 168 comma 1 n. 1 cod. pen.
Ribadiva il ricorrente la tesi già respinta dal giudice della esecuzione secondo cui, cioŁ, il beneficio non fosse revocabile, perchØ la causa di revoca era già conosciuta dal giudice della cognizione, con applicazione anche al caso de quo del principio espresso da SU 37345/2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile
Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della
cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. longo, Rv. 264381 – 01)
In motivazione la Corte ha chiarito che « l’ipotesi di revoca del beneficio (in esame) si differenzia intrinsecamente dalle ipotesi contemplate nei commi precedenti dello stesso articolo di revoca obbligatoria (primo comma) e discrezionale (secondo comma).
Sia i casi di revoca obbligatoria, di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, che quello di revoca discrezionale del comma successivo sono stati ricondotti dalla giurisprudenza, con felice espressione, nell’ambito della decadenza del beneficio.
Le ipotesi de quibus sono accomunate dal profilo caratterizzante che l’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi, materiali e/o giuridici), che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, quali la perpetrazione, nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, pei quali sia irrogata pena detentiva; il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.).
Mentre la previsione di revoca, introdotta dalla novella, prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio.
La differenza rispetto ai casi di “revoca-decadenza” Ł rimarchevole.
Le ipotesi contemplate nei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione della esecuzione della pena Ł per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine, attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato (art. 167, primo comma, cod. pen.) che costituisce il fondamento dell’istituto stesso.
La revoca prevista nel terzo comma dell’articolo 168 cod. pen. Ł, invece, affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso».
Come rilevato dal Tribunale nel caso di specie si versa in uno dei due casi disciplinati dall’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. di revoca di diritto del beneficio concesso, mentre il principio che il ricorrente chiede reiteratamente di applicare riguarda, come visto, il diverso caso di cui all’art. 164 cod.pen, quando cioŁ la sospensione sia stata applicata ab origine in violazione dei limiti entro i quali Ł ritenuto concedibile il beneficio.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME