Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Varese il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 4/12/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4 dicembre 2023, la Corte di appello di Milano, decidendo sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa in data 27 gennaio 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città, riconosciuta anche la continuazione con i reati giudicati con la sentenza n. 7402/2019 emessa sempre dalla Corte di appello di Milano (irrevocabile dal 22 dicembre 2019) ha rideterminato la pena finale nei confronti di NOME COGNOME in anni 2, mesi 5 e giorni
10 di reclusione ed euro 2.266.00 di multa in quanto ritenuto responsabile della consumazione di una serie di reati fiscali (artt. 81 cpv. cod. pen., 5 d.lgs. n. 74/2000) oltre a fatti di riciclaggio (artt. 81 cpv., 648-bis, cod. pen.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con motivo unico il vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Lamenta la difesa del ricorrente che il vizio della motivazione della sentenza impugnata concerne il fatto che la Corte di merito non si è pronunciata, nonostante ne fossa stata avanzata richiesta nei motivi di appello e comunque in forza di un potere riconosciutole anche ex officio, sulla concessione al COGNOME del beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di condizioni che avrebbero consentito tale riconoscimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è inammissibile in quanto occorre rilevare che il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 163 e segg. cod. pen.:
non era stato richiesto al momento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen.;
non risulta essere stato richiesto – contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente – nei motivi di appello;
questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell’accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice» (Sez. 7 , Ord. n. 46053 del 08/10/2019, Rv. 277416);
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 6 giugno 2024.