Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33663 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta da operazioni
dolose, a lui ascritti nella veste di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” dichiarata fallita il 6 luglio 2021 (capi 2 e 3).
Il medesimo giudice ha condannato l’imputato alla pena principale di due anni di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso l’indicata decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in punto di sospensione condizionale.
Allegando il certificato del casellario giudiziale, deduce che la concessione del beneficio sarebbe inibita da:
una precedente condanna (pronunciata dalla Corte di appello di Brescia in data 8 giugno 2006) alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per fatti di bancarotta;
una ulteriore condanna per il reato di cui all’art. 10 ter d. Igs. n. 74 del 2000 alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore dell’imputato ha accompagnato le conclusioni con una memoria a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità.
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
La sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa all’imputato sussistendo ben due concorrenti cause ostative, risultanti dal certificato del casellario giudiziale:
la causa prevista dall’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in quanto l’imputato ha riportato una precedente condanna (sentenza Corte di appello di Brescia del 8 giugno 2006, irrevocabile il 31 ottobre 2007) alla pena detentiva di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta; sul punto va chiarito che è irrilevante la declaratoria di estinzione della pena per effetto dell’indulto, posto che la concessione di tale beneficio, pur facendo cessare l’espiazione della pena, non elimina gli altri effetti penali scaturenti “ope legis” dalla condanna (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, Rv. 284972);
la causa prevista dall’art. 164 comma quarto cod. pen., in quanto l’imputato ha già beneficiato in precedenza (sentenza Tribunale Bergamo del 10 febbraio 2021, irrevocabile il 9 aprile 2021) della sospensione condizionale per una pena
(mesi quattro di reclusione) che, cumulata a quella oggetto della senten impugnata (anni due di reclusione), supera il limite dei due anni.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena; beneficio che deve essere eliminato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina.
Così deciso il 17/05/2024