Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Reggio Calabria; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a Gioia Tauro il 30/07/1982; avverso la sentenza del 15/02/2021 del tribunale di Palmi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Palmi condannava COGNOME NOME in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01, 93 e 95, DPR 380/01 altresì applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione contestando che il beneficio della sospensione condizionale non sia stato subordinato alla demolizione dell’opera abusiva e che sia stato applicato senza motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile: in assenza di ogni specificazione, pur dovuta, del vizio che si assume sussistente quanto alla lamentata mancata
subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, da una parte si sostiene l’assenza della motivazione a sostegno del concesso beneficio
della sospensione condizionale, nonostante la esistenza di espliciti riferimenti a dati posti a base di tale scelta, che non vengono in alcun modo confutati;
dall’altra, si propone una mera personale valutazione sulla opportunità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, nè
emergono né si deducono circostanze tali da ricondurre la sospensione condizionale in parola alla fattispecie di cui all’art. 164 c.p. Occorre in proposito
rammentare che in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla
demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l’ordine di cui all’art. 31, comma
9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli
obblighi cui la stessa può essere subordinata. Il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero. (Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Pg, Rv. 276889 – 01). Deve altresì osservarsi che il giudice non ha adottato il pur obbligatorio ordine di demolizione salvo che la stessa non sia stata già eseguita, ex art. 31 comma 8 del DPR 380/01. Tuttavia la mancanza di impugnazione sul punto impedisce a questa Corte di pronunziarsi al riguardo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025
Il C nsigliere estensore
Il Presidente