Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10337 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESSINA il 15/02/1994
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ottenere la declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., dei reati giudicati con le seguenti tre sentenze di applicazione della pena:
sentenza emessa in data 25 febbraio 2012 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica (irrevocabile il 10 luglio 2012), con la quale era stata applicata la pena concordata, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110, 112, 624 e 625 cod. pen., commesso il 18 maggio 2012;
sentenza emessa in data 3 novembre 2014 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica (irrevocabile il 21 novembre 2014), con la quale era stata applicata la pena concordata, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso il 18 ottobre 2014;
sentenza emessa in data 25 gennaio 2018 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica (irrevocabile il 28 febbraio 2018), con la quale, riconosciuta la continuazione con il reato di cui alla decisione sub b), era stata applicata, in aumento, la pena concordata, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 186 d.lgs. n. 285/92 e 635 cod. pen commessi il 18 ottobre 2014.
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina dichiarava estinti i reati, unificati dalla continuazione, giudicati con le sentenze sopra indicate sub b) e c), osservando che, in relazione a quest’ultima decisione, era decorso il termine di cinque anni senza che l’imputato avesse commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole; inoltre, disponeva la revoca, ai sensi dell’art. 168, primo comma 1, n. 1), cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di patteggiamento indicata sub a).
A tale ultimo riguardo, osservava il Tribunale che, al momento della concessione della seconda sospensione condizionale della pena con la sentenza sub b), il giudice della cognizione non era a conoscenza della causa ostativa determinata dalla precedente condanna, sicché non era precluso, nella specie, l’intervento del giudice dell’esecuzione in tema di revoca del beneficio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per mezzo del difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazion GLYPH gli artt. 164, ult. comma, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
Sostiene la difesa che il giudice a quo avrebbe erroneamente disposto la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., per il sol fatto che il beneficio era stato concesso per la seconda volta, senza considerare che l’art. 164, ult. comma, cod. pen. attribuisce al giudice della cognizione, nell’infliggere una nuova condanna, il potere di disporre la sospensione condizionale della pena da infliggere se, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen.
Era evidente che, nel concedere la sospensione condizionale della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. con la sentenza sub b), il giudice della cognizione aveva tenuto conto della circostanza che le due pene cumulate (quelle, cioè, applicate con le sentenze sub a e b) non superavano i due anni di reclusione, dovendosi, al contempo, reputare del tutto irrilevante, proprio per il mancato superamento del limite di legge, che detto giudice avesse avuto contezza o meno della precedente condanna.
Né si sarebbe potuta individuare una “terza” concessione del beneficio nella sentenza sub c), atteso che, come evidenziato dallo stesso giudice di merito, con tale ultima pronuncia era stata riconosciuta la continuazione con il reato oggetto della’ sentenza sub b), il che rendeva la pena complessivamente applicata come unica, così come unico andava considerato il beneficio concesso.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 445 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 674 cod. proc. pen.
Ad avviso della difesa, l’intervenuta declaratoria di estinzione dei reati oggetto delle sentenze sub b) e c), che porta con sé l’estinzione di ogni altro effetto penale, precluderebbe in ogni caso la revoca del beneficio concesso a favore dell’imputato.
Inoltre, vi erano le condizioni per dichiarare estinto anche il reato oggetto della sentenza sub a), posto che, alla data di emissione del provvedimento impugnato, era ampiamente decorso il termine quinquennale di cui all’art. 445 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta . , ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, reputando fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i suoi motivi.
Nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza del Tribunale di
Messina in data 25 febbraio 2012 (irrevocabile il 10 luglio 2012), indicata sub a) in premessa, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto della costante lezione di legittimità secondo la quale una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna – non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice – dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278980 – 01).
A prescindere dall’inconferente implicito richiamo, contenuto nell’ordinanza impugnata, ai principi enunciati da Sez. U, COGNOME (n. 37345 del 2015), in quanto inapplicabili ai casi di revoca di diritto nel cui ambito avrebbe dovuto inquadrarsi il caso di specie, va rilevato che al giudice di Messina era preclusa la possibilità di revocare il beneficio concesso con la sentenza di “patteggiamento” indicata sub a) (applicante una pena di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa), poiché non poteva costituire fattore “revocante” il reato continuato, costituito dai diversi reat giudicati, rispettivamente, con le sentenze di “patteggiamento” sub) e sub c), in relazione ai quali era stata concessa la sospensione condizionale della pena complessiva di otto mesi di reclusione.
Giova GLYPH ricordare, GLYPH al GLYPH riguardo, GLYPH che GLYPH la sospensione condizionale della pena può essere concessa – entro i limiti di legge – non solo a chi è stato condannato, con un’unica sentenza, per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217889 – 01).
La misura massima della pena cui fa riferimento l’art. 163 cod. pen. deve essere, infatti, stabilita, nel caso di condanna per un concorso di reati, con riferimento alla pena complessiva e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, considerandosi le pene concorrenti, a norma degli artt. 73 e seguenti cod. pen., come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti (tra le altre, Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 260502 01; Sez. 2, n. 34177 del 14/07/2009, COGNOME e altro, Rv. 244998), e operando, ai fini della concessione della sospensione condizionale, la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato e assimila la pluralità di condanne a una condanna unica, con la conseguenza che la sospensione condizionale non pu , in
ogni caso, essere limitata, nel caso di concorso di reati, a uno o ad alcuni dei reati per i quali l’imputato è stato condannato (Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, Canclini, Rv. 170347 – 01).
Nel caso sottoposto all’odierno vaglio, per concludere sul punto, essendo stata condizionalmente sospesa la pena complessiva applicata con le sentenze di “patteggiamento” sub b) e c) – pena da considerarsi, per quanto detto, come unica, per la fictio determinata dalla continuazione – essa non avrebbe potuto, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Messina, essere apprezzata alla stregua di fattore “revocante”, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., il beneficio concesso con la sentenza di applicazione della pena sub a).
Tale conclusione si riverbera anche sul tema agitato con il secondo motivo, inerente alla richiesta di estinzione (anche) del reato oggetto della sentenza sub a) (l’unico per il quale il giudice di merito ha respinto la richiesta medesima).
Secondo il condivisibile principio espresso da Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, COGNOME, Rv. 235167 – 01, il giudice dell’esecuzione, anche dopo avere escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per dichiarare l’estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen., deve accertare la eventuale ricorrenza degli elementi per la declaratoria di estinzione secondo quanto previsto dagli artt. 165 cod. pen e seguenti.
3.1. Il raffronto tra le due norme dimostra che queste hanno un ambito applicativo del tutto differenziato.
3.2. Infatti, l’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. attiene unicamente alla sentenza di applicazione concordata della pena come tale e stabilisce l’estinzione del reato per il solo fatto che non è commesso un nuovo reato nel termine prescritto; per contro, l’operatività dell’art. 167 cod. pen., è legata a qualsiasi ti di sentenza a pena condizionalmente sospesa ed è collegata al giudizio prognostico su cui è fondata la concessione del beneficio e alla mancata commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge.
Le due disposizioni sono, dunque, collocate su piani diversi, senza reciproche interferenze, e la ritenuta esclusione delle condizioni dalle quali dipende l’estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen., non poteva esimere il giudice dell’esecuzione dall’accertare se l’estinzione potesse derivare dalla disciplina di cui all’art. 167 cod. pen.
3.3. Nel caso di specie, si rammenta, il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di estinzione, avanzata dal COGNOME ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., del reato giudicato con la sentenza sub a) di applicazione della pena concordata (di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa), poiché entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità della pronuncia (10 luglio 20 2), il
condannato commise un nuovo reato (il 18 ottobre 2014) per il quale, con la sentenza sub b) del 3 novembre 2014, gli venne applicata nuova pena concordata (di sei mesi di reclusione), condizionalmente sospesa come la precedente, non superando le pene (sospese) cumulate il limite di due anni prescritto dall’art. 163 cod. pen. .
In tale situazione processuale, il giudice a quo avrebbe dovuto valutare se l’estinzione del reato, ritenuta preclusa ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., fosse, viceversa, dichiarabile a norma dell’art. 167 cod. pen.
Se lo avesse fatto, sarebbe dovuto pervenire a soluzione positiva.
3.4. Dal coordinamento delle disposizioni di cui agli artt. 167, 164, ultimo comma, e 168 cod. pen., possono, invero, trarsi precisi e inequivoci argomenti logici e sistematici per ritenere che l’estinzione del reato si verifichi qualora l commissione del nuovo reato non dia causa alla revoca del beneficio, perché una nuova sospensione condizionale è stata applicata a norma dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
In particolare, la stretta correlazione individuabile tra le predette disposizioni opera nel senso che le cause ostative all’estinzione corrispondono a quelle che implicano la revoca del beneficio, tant’è che, nella situazione in esame, se si dovesse negare l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., non si potrebbe, comunque, disporre la revoca ai sensi dell’art. 168 cod. pen., che, difatti, fa salva la previsione dell’art. 164 cod. pen., ultimo comma: di talché la logica del sistema giustifica la conclusione per cui, in mancanza di idonea causa di revoca della sospensione condizionale della pena (e tale non è indubbiamente la situazione prefigurata dall’art.164, ultimo comma), è comunque operante la causa di estinzione del reato (Sez. 1, n. 38043 del 2006, cit.).
Per le esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, che procederà a nuova valutazione delle questioni affrontate attenendosi ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di o LU GLYPH rz – 2 z GLYPH O -r. GLYPH O fr) KI GLYPH en GLYPH –GLYPH .-. 1 Messina. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024 C…3 GLYPH -.1> GLYPH . GLYPH -·-·