Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20326 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Ciriè il 11.11.1972; avverso la sentenza del 04.07.2024 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto nnullamento sospensione
Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’a senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condizionale della pena, che va eliminata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2024, con cui il Tribunale di Pordenone aveva condannato NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto, in quanto considerato colpevole del reato di cui all’art . 255, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lui contestato quale proprietario di un’area sita nel Comune di Sacile , dove era stata constatata la presenza di materiale di vario tipo accatastato in stato di abbandono; fatto commesso dal 16 marzo 2022 fino a epoca prossima all’ 8 luglio 2022.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata eccepita l’erronea applicazione dell’art . 164 cod. pen., evidenziandosi che il beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere concesso all’imputato, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Tribunale nella motivazione della sentenza, COGNOME aveva già fruito in passato tre volte del beneficio di cui si discute, essendo stata la terza sospensione revocata da l giudice dell’esecuzione .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, nella stessa motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto di avere erroneamente concesso con il dispositivo la sospensione condizionale della pena all’imputato, il quale aveva fruito del beneficio già tre volte, per cui il giudice monocratico segnalava la svista al fine di consentire al Pubblico Ministero di proporre impugnazione, come in effetti poi è avvenuto. Pordenone dell’8 ottobre 2018 e poi ancora con
Risulta invero dal certificato penale di COGNOME che questi ha beneficiato della sospensione condizionale della pena prima con il decreto penale di condanna del G.I.P. di Pordenone del 30 giugno 2018, poi con la sentenza del Tribunale di la sentenza della Corte di appello di Trieste del 23 ottobre 2018, sospensione questa revocata l’11 gennaio 2022 .
Dunque, nel caso di specie, è pacifico non solo che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa all’imputato, stante il limite fissato da ll’ art. 164 cod. pen., ma anche che il giudice della cognizione poteva avvedersi della condizione ostativa in forza della lettura del certificato penale, come è poi avvenuto in occasione della stesura della motivazione, per cui, in accoglimento del ricorso del P.M. e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che deve essere quindi eliminato, perché illegittimamente riconosciuto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina.
Così deciso il 25.02.2025