Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3098 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il 22/09/2001 avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di L’aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di L’Aquila, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal Pubblico Ministero competente, ha applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari in luogo dell’obbligo di dimora in origine disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, sul presupposto della ritenuta gravità indiziaria quanto al reato di cui all’art. 73 comma IV d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che con il ricorso si lamenta l’assenza di motivazione quanto alla ritenuta futura concedibilità della sospensione condizionale della pena quale fattore ostativo alla misura custodiale disposta a fronte della verosimile possibilità di definire il prossimo giudizio penale con una pena patteggiata e sospesa;
Considerato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il criterio interpretativo per il quale, in tema di applicazione o revoca delle misure cautelari personali, è inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che, come
quello di specie, nel censurare l’omessa valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall’art. 275, comma 2bis, cod. proc. pen., non contesti anche la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata conformata (così ex multis Sez. 5, n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664);
Ritenuto che tale conclusione trova una giustificazione logico giuridica nella considerazione in forza della quale la valutazione prognostica negativa concernente la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena resta assorbita nella sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, condividendone lo stesso carattere predittivo, sì che si è reiteratamente puntualizzato che la riconosciuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (così, tra le molte, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866 e da ultimo, Sez. 6, n. 29004 del 21 luglio 2022, n.m.);
Ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità delle ragioni di ricorso per la manifesta infondatezza del relativo assunto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così è deciso, 04/12/2024
Il Presidente
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
COGNOME NOME
SEZIONE VI PENALE
27 GEN 2025