Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale.
Letta la memoria di replica della difesa che si è associata alle conclusioni del P.G..
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 13 giugno 2023, in parziale riforma della pronuncia del 20-03-2018 del Tribunale di Cagliari che aveva condannato COGNOME alle pene di legge in ordine al contestato reato di ricettazione, riconosciuta la continuazione i fatti giudicati dallo stesso tribunale il 22-06-2015, rideterminava la pena complessiva inf al predetto in mesi 6 di reclusione ed C 300 di multa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.,
inosservanza .ed erronea applicazione degli artt. 81 e 163 cod.pen., posto che, il giudice appello, riconosciuta la continuazione esterna in applicazione del motivo di gravame, avrebbe dovuto anche applicare la sospensione condizionale della pena, essendo la sanzione inflitta al di sotto del limite di anni 2 previsto per legge. Tuttavia, il giudice di secondo grado, a completamente omesso di motivare sul punto, così che la sentenza appariva affetta da errore materiale la cui correzione avrebbe dovuto determinare la concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, non si ravvisa alcuna delle violazioni dedotte con l’impugnazione posto che, i giudice di appello, con le osservazioni svolte a pagina 8 della sentenza, ha esposto che il COGNOME risulta essere stato condannato per altri episodi di detenzione illecita di stupefacen ricettazione, così che, in ogni caso, pure a volere tenere conto della riconosciuta continuazio esterna, la presente condanna, secondo quanto esposto dalla corte di merito, risulterebbe incompatibile con la previsione dettata dall’art. 164 comma 4 cod.pen.. Peraltro, il ricorso ris generico nella misura in cui non si confronta con i predetti precedenti e il beneficio invoc risulta pure non concedibile ex comma quarto dell’ art. 164 cod.pen., dovendosi osservare come a carico del COGNOME risultino ben 4 condanne, di cui 3 a pena sospesa, ed altro procedimento con messa alla prova, così che il motivo proposto appare in ogni caso manifestamente infondato.
Se è vero infatti che secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità l’omessa pronuncia da parte della corte d’appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospension condizionale della pena determina l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen. (Sez. 4, n. 3746 21/01/2020, Rv. 278285 – 01), deve però affermarsi che il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto quando sussista un presupposto di legge negativo per l’applicazione del beneficio; così che nel caso in cui sia proposto specifico motivo di appello avente ad oggetto la concessione della sospensione condizionale, perché non disposta dal giudice di primo grado ovvero, come nel caso in esame, non applicata in appello pur a seguito di riconoscimento della continuazione c.d. esterna con altra pronuncia a pena sospesa, la sentenza del giudice di appello che ometta ogni statuizione sul punto, non è censurabile con il successivo ricorso per cassazione, ove il benefici non avrebbe comunque potuto essere concesso, avendo l’imputato già riportato plurime condanne a pena sospesa oltre il limite di legge.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
cod.p.roc.pen., la condanna, del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.