Sospensione Condizionale della Pena: Il Ruolo Decisivo dell’Indole dell’Imputato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di concessione della sospensione condizionale della pena: il beneficio non è un automatismo, ma il risultato di un’attenta valutazione da parte del giudice sulla personalità del condannato. In questo caso, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare il beneficio a un imputato, valorizzando elementi come la sua indole aggressiva e le precedenti esperienze giudiziarie, anche se non tutte sfociate in condanne definitive. Analizziamo la vicenda per comprendere i criteri che guidano questa delicata decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di primo grado, parzialmente modificata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva dichiarato l’estinzione di alcuni reati per intervenuta remissione di querela e di un altro per prescrizione. Tuttavia, era rimasta in piedi la condanna per il reato di lesioni aggravate.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che l’imputato avesse diritto a tale beneficio, ma la Suprema Corte è giunta a conclusioni diametralmente opposte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la difesa non si è confrontata adeguatamente con le solide argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello che giustificavano il diniego del beneficio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella conferma del giudizio prognostico negativo formulato dalla Corte d’Appello. Il beneficio della sospensione condizionale è subordinato, ai sensi dell’art. 164 del codice penale, a una previsione favorevole circa il futuro comportamento del reo. Il giudice deve ritenere che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi su due elementi chiave:
1. L’indole particolarmente aggressiva dell’imputato: La natura del reato commesso e le modalità dell’azione sono state considerate indicative di una personalità incline alla violenza.
2. Le pregresse esperienze giudiziarie: Pur non avendo necessariamente un casellario giudiziale gravato da numerose condanne definitive, l’imputato aveva avuto precedenti contatti con la giustizia. Secondo la Corte, egli non aveva tratto alcun ‘monito’ da queste esperienze, dimostrando una persistente incapacità di rispettare le regole. Il fatto di aver già beneficiato in passato della sospensione condizionale senza che ciò sortisse un effetto deterrente ha pesato negativamente sulla valutazione.
La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica, coerente e completa, e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile proprio perché non ha saputo scalfire la validità di questo ragionamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la concessione della sospensione condizionale è una scelta discrezionale del giudice, ancorata a una valutazione concreta della personalità del reo. Non basta l’assenza di precedenti penali ostativi per ottenere automaticamente il beneficio. In secondo luogo, evidenzia come il giudice possa e debba tenere conto di tutte le esperienze di vita del condannato, incluse quelle giudiziarie non concluse con una condanna, per formulare il suo giudizio prognostico. L’incapacità di un soggetto di trarre insegnamento dai propri errori e dai precedenti contatti con la legge è un fattore che può legittimamente fondare la decisione di negare la sospensione della pena.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché non contestava efficacemente le motivazioni della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato in modo dettagliato e logico le ragioni per cui negava la sospensione condizionale.
Quali elementi specifici hanno portato a negare la sospensione condizionale?
La decisione si è basata su due fattori principali: l’indole particolarmente aggressiva dell’imputato e il fatto che le sue pregresse esperienze giudiziarie, compreso un precedente beneficio di sospensione, non lo avessero indotto a cambiare condotta.
Il giudice può negare la sospensione condizionale basandosi sulla personalità dell’imputato?
Sì. La legge richiede al giudice di effettuare un ‘giudizio prognostico’, ovvero una previsione sul futuro comportamento del condannato. Come dimostra questo caso, la personalità del soggetto, la sua indole e la sua reazione alle precedenti esperienze con la giustizia sono elementi fondamentali per decidere se concedere o negare il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a URBE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria dichiarando non doversi procedere per i reati ascritti ai capi a) b) d) perché estinti per intervenuta remissione di querela accettata dall’imputato e per il reato di cui al capo e) perché estinto per intervenuta prescrizione. Ha rideterminato la pena per il residuo reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582,585 (capo C), riformato le statuizioni civili e confermato nel resto.
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 17 giugno 2024 nell’interesse dell’imputato con la quale la difesa ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena – è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (in particolare, pag. 5) che ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che l’indole particolarmente aggressiva dell’imputato in uno alla circostanza che lo stesso, non incensurato, non ha all’evidenza tratto alcun monito dalle pregresse esperienze giudiziarie in relazione a taluna delle quali ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena non consente di svolgere positivamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in vore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore
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