Sospensione condizionale: il limite dell’interesse a ricorrere
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale per la finalità rieducativa del sistema penale. Tuttavia, la giurisprudenza si trova spesso a dover chiarire se l’imputato possa legittimamente rifiutare tale beneficio, specialmente quando applicato a pene pecuniarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino che ha impugnato la sentenza di condanna proprio a causa della concessione non richiesta di tale beneficio.
Il caso e l’oggetto del contendere
La vicenda trae origine da una condanna alla sola pena dell’ammenda. Il giudice di merito aveva concesso d’ufficio la sospensione condizionale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge. L’imputato, tuttavia, ha presentato ricorso sostenendo che tale decisione fosse illegittima: egli dichiarava di poter pagare agevolmente la sanzione e manifestava la volontà di “risparmiare” il beneficio della sospensione per il futuro, temendo condanne a pene detentive più severe dove il beneficio sarebbe risultato più utile.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, confermando un orientamento ormai consolidato. La Corte ha chiarito che l’impugnazione contro la sospensione condizionale concessa d’ufficio è ammissibile solo se l’imputato dimostra un interesse giuridicamente apprezzabile. Tale interesse deve essere legato alla funzione di reintegrazione sociale della pena e non può risolversi in una scelta di mera opportunità soggettiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla comparazione tra gli effetti della sospensione e quelli del pagamento immediato. Secondo i giudici, l’estinzione del reato che avviene dopo un biennio di sospensione (ai sensi dell’art. 163 c.p.) configura una situazione oggettivamente più favorevole per il condannato rispetto al pagamento della pena pecuniaria. In quest’ultimo caso, infatti, l’eliminazione dell’iscrizione della condanna dal casellario giudiziale avverrebbe solo dopo un decennio. Pertanto, la pretesa di conservare il beneficio per il futuro non costituisce un interesse protetto dall’ordinamento, poiché la legge mira alla tutela attuale del reo e non alla creazione di una “riserva” di impunità per reati futuri.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che la sospensione condizionale è un beneficio volto all’individualizzazione della pena e alla sua finalizzazione sociale. L’imputato non può sindacarne l’applicazione basandosi su calcoli utilitaristici futuri, a meno che non provi un pregiudizio concreto e immediato derivante dalla sospensione stessa, scenario che nel caso di specie è stato categoricamente escluso.
Si può rifiutare la sospensione condizionale della pena?
È possibile impugnare la concessione solo se si dimostra un interesse giuridico concreto, come un pregiudizio alla riabilitazione, e non per semplice convenienza personale.
Perché conviene la sospensione rispetto al pagamento dell’ammenda?
La sospensione permette l’estinzione del reato in soli due anni, mentre il pagamento richiede dieci anni per la cancellazione dell’iscrizione dal casellario.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40513 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40513 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo (illegittima la concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria in quanto l’imputato avrebbe potuto pagarla), in quanto prospetta valutazioni di diritto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Infatti, “È ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Fattispecie relativa alli applicazione “ex officio” del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell’imputato, in quanto l’estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all’eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento)” (Sez. 1 – , Sentenza n. 35315 del 25/03/2022 Ud. (dep. 22/09/2022 ) Rv. 283475 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/06/2023