Sospensione Condizionale della Pena: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza n. 10302/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione del giudice per la concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti. In un recente caso, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva negato tali benefici. Questa pronuncia ribadisce principi consolidati ma fondamentali per comprendere la discrezionalità del giudice e i limiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo la condanna in secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando tre specifiche omissioni da parte della Corte d’Appello: il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante speciale, il diniego delle attenuanti generiche e, soprattutto, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le sue decisioni, ignorando elementi favorevoli all’imputato.
La Valutazione della Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione ha giudicato i motivi del ricorso ‘manifestamente infondati’. Il punto centrale della decisione risiede nella riaffermazione di un principio cardine della giurisprudenza: il giudice di merito, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena, non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione presa.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici o giuridici per respingere le richieste dell’imputato. La Cassazione ha sottolineato che, una volta che il giudice di merito ha individuato elementi ostativi prevalenti, come ad esempio i precedenti giudiziari, la sua decisione è legittima anche se non analizza partitamente altri aspetti potenzialmente positivi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, specificando che per il diniego delle attenuanti generiche basta fare riferimento all’assenza di elementi positivi di rilievo. Analogamente, per la sospensione condizionale della pena, il giudice non deve passare in rassegna tutti i parametri dell’art. 133 del codice penale, ma può limitarsi a indicare quelli che, a suo giudizio, sono prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio. Tra questi, i precedenti giudiziari assumono un peso determinante nel formulare un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del reo.
Poiché il ricorso si limitava a riproporre le stesse istanze già respinte in appello senza individuare reali vizi nella motivazione della sentenza impugnata, è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve da monito: per contestare efficacemente il diniego di benefici come la sospensione condizionale o le attenuanti, non è sufficiente elencare gli aspetti favorevoli all’imputato. È necessario, invece, attaccare la logicità e la coerenza del ragionamento del giudice, dimostrando che la sua valutazione è stata viziata da errori di diritto o da manifeste illogicità. In assenza di tali vizi, un ricorso basato sulla semplice riproposizione delle proprie argomentazioni è destinato all’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Un giudice può negare la sospensione condizionale della pena basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, il giudice può negare il beneficio basando la sua decisione su elementi che ritiene prevalenti e ostativi, come i precedenti giudiziari, senza essere obbligato a esaminare tutti gli altri elementi menzionati nell’art. 133 del codice penale.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve spiegare perché ogni elemento a favore dell’imputato non è sufficiente?
No, non è necessario. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi rilevanti, superando così implicitamente tutte le altre argomentazioni difensive.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi dell’appello sono talmente privi di fondamento giuridico o logico da non meritare un esame approfondito. In questi casi, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche nonché l’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati in quando la Corte di merito ha già respinto le istanze avanzate in appello con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3);
che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di element positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, com avvenuto nella specie;
che, anche in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quell da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 02), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il GLYPH nigli r estensore
Il Presidente