Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei delitti di furto di energia elettrica, aggravato dall’essere il bene sottratto destinato al pubblico servizio, e di tentato furto di generi alimentari in un supermercato.
Avverso la sentenza, è stato proposto, nell’interesse dell’imputata, ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 163 e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale motivato il diniego dell’invocata sospensione condizionale della pena. In violazione delle indicate disposizioni di legge, la Corte d’appello si è limitata a sostenere l’impossibilità di una prognosi positiva circa il rischio futuro di nuovi reati.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia in quanto generico e aspecifico, sia perché la difesa ha eluso il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell’impugnata sentenza. Nel denegare l’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale si è, infatti, riferita al «lungo tempo nel quale la RAGIONE_SOCIALE ha utilizzato abusivamente le utenze, in un contesto illecito rappresentato dalla occupazione abusiva dell’immobile». A fronte di tale compiuto passaggio motivazionale, la difesa insiste genericamente sulle condizioni di estremo disagio sociale dell’imputata (derivanti, nella prospettazione difensiva, dall’esser “madre di quattro figli”), senza ulteriormente specificare il motivo di ricorso (sull’omessa indicazione, da parte difensiva, di elementi di fatto idonei a giustificare l’accoglimento della richiesta, v. Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 – 01). Peraltro, i giudici di appello hanno ricordato le buone condizioni generali, oltre che il perfetto arredo dell’immobile, al momento dell’arrivo degli agenti.
Ora, indiscusso l’obbligo motivazionale del giudice di fronte alla richiesta difensiva dei “benefici di legge” (cfr., ad es., Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, COGNOME, Rv. 274702 – 01: «la richiesta difensiva dei “benefici di legge” vale
univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l’obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge»), ritiene il Collegio che dal testo dell’impugnata sentenza risultino chiaramente esposte le ragioni poste a base del diniego del beneficio in parola.
A tal scopo, soccorre, come già accennato, il riferimento, operato in sentenza, alla lunga durata della condotta antigiuridica dell’imputata in un più generale contesto illecito rappresentato dalla occupazione abusiva dell’immobile: ciò che, lungi dall’ancorare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a un singolo criterio di cui all’art. 133 cod. pen. – quale potrebbe essere, ad esempio, la sola mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi -, implica invece una più generale prognosi sfavorevole, legittimamente adottata ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen., in quanto basata, appunto, sulla pervicacia dell’imputata nel persistere nella condotta antigiuridica (si veda, argomentando a contrario, Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282085 – 01).
Il Collegio dichiara, pertanto, l’inammissibilità del ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/12/2022