Sospensione condizionale: il peso della personalità dell’imputato
La concessione della sospensione condizionale della pena è uno dei benefici più noti del nostro ordinamento penale, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che guidano il giudice in questa delicata valutazione. La decisione si concentra sul diniego del beneficio basato su una prognosi negativa circa la futura condotta dell’imputato, evidenziando come la personalità e la storia criminale del soggetto siano determinanti.
I fatti del caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato sia l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo ricorso in Cassazione, lamentava un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, sostenendo che la decisione non fosse adeguatamente giustificata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati ‘manifestamente infondati’. La decisione si basa su due punti cardine, uno relativo alla sospensione condizionale e l’altro alle attenuanti generiche.
Le motivazioni della Corte sulla sospensione condizionale
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente motivato il diniego del beneficio. La motivazione dei giudici di merito si fondava su argomentazioni ‘logiche e ineccepibili’, in particolare ‘la evidenziata reiterazione e il carattere non episodico delle condotte’.
Questo significa che il giudice non si è limitato a considerare la gravità astratta del reato commesso, ma ha condotto un’analisi più approfondita. Ha valutato l’impatto del comportamento illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, mettendo in luce aspetti soggettivi della sua personalità. Sulla base di questi elementi, ha formulato una prognosi sfavorevole, ritenendo probabile che l’imputato potesse commettere nuovi reati in futuro. Tale valutazione, essendo un giudizio tipicamente di merito e privo di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni sulle attenuanti generiche
Anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il ricorso infondato. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata esente da profili di illogicità. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa. È sufficiente che fondi la sua decisione su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, che implicitamente superano e disattendono tutti gli altri.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma la centralità del giudizio prognostico del giudice di merito nella concessione o nel diniego della sospensione condizionale. La valutazione non si ferma alla natura del reato, ma si estende alla personalità dell’imputato e alla sua inclinazione a commettere ulteriori illeciti. La reiterazione dei comportamenti e il loro carattere non occasionale sono elementi chiave che possono legittimamente fondare una prognosi negativa e, di conseguenza, il rifiuto del beneficio. Allo stesso modo, viene ribadita l’ampia discrezionalità del giudice nel valutare le attenuanti generiche, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica.
Perché la Corte ha negato la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata perché i giudici di merito hanno formulato una ‘prognosi sfavorevole’ sulla futura condotta dell’imputato. Questa prognosi era basata sulla ‘evidenziata reiterazione e il carattere non episodico delle condotte’, elementi che indicavano una personalità incline a delinquere.
È sufficiente la gravità del reato per negare il beneficio?
No, la decisione non si è basata solo sulla gravità astratta del reato. La valutazione ha riguardato aspetti soggettivi della personalità dell’imputato e l’incidenza dell’illecito sulla sua capacità a delinquere, come dimostrato dalla ripetitività dei suoi comportamenti.
Perché è stato respinto anche il motivo sulle attenuanti generiche?
Il motivo è stato respinto perché la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica e sufficiente. La Cassazione ha ribadito che, per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli, ma basta che si concentri su quelli ritenuti decisivi, i quali implicitamente superano gli altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARIANO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (cfr., pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione de beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali “la evidenziata reiterazione e il caratt non episodico delle condotte”, formulando in tal modo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non presenta profili manifesta illogicità atteso che, nel caso in esame, la valutazione del giudice non si è esauri nella considerazione della astratta gravità del reato, ma ha riguardato l’incidenza dell’illecito capacità a delinquere dell’agente e, quindi, evidenziato aspetti soggettivi della personali dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza (cfr., ancora, pag. 3 della sentenza) di una motivazione anche in tal caso esente da profili di manifesta illogicità, anche considerato il principio affer da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutt altri da tale valutazione;
considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023