Sospensione Condizionale della Pena: La Parola alla Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena, specialmente in presenza di una prognosi negativa sulla futura condotta del reo. Questa decisione chiarisce che la valutazione del giudice di merito, se ben motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa: Un Ricorso contro il Diniego del Beneficio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La corte territoriale aveva negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato, non accettando tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata concessione di tale beneficio.
La Valutazione dei Precedenti e il Ruolo della Sospensione Condizionale della Pena
Il cuore della questione risiede nella valutazione che il giudice deve compiere per concedere la sospensione condizionale della pena. Questo beneficio non è un automatismo, ma è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice. In particolare, il giudice deve formulare un giudizio prognostico favorevole, ovvero deve ritenere che il condannato si asterrà dal commettere futuri reati.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorso dell’imputato fosse una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione negativa su elementi concreti: i precedenti penali dell’imputato e una sua persistente ‘volontà di contrapposizione’, elementi che indicavano una probabile reiterazione dei reati.
Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: la valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale è una valutazione ‘di merito’, non di ‘legittimità’. Ciò significa che la decisione presa dal Tribunale o dalla Corte d’Appello, se logicamente motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione. Inoltre, richiamando una precedente sentenza (n. 6641/2010), la Corte ha specificato che il giudice, nel decidere, non è tenuto a esaminare tutti i parametri dell’art. 133 del codice penale, ma può concentrarsi su quelli che ritiene più significativi e determinanti per il caso concreto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e lineari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato riguardavano il merito della decisione della Corte d’Appello. La prognosi negativa sulla reiterazione dei reati era stata adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali e alla condotta complessiva del soggetto. Questa valutazione, essendo espressione di un giudizio fattuale e non di una violazione di legge, non è sindacabile in sede di Cassazione. Pertanto, il ricorso non poteva essere accolto, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la sospensione condizionale della pena è un beneficio concesso sulla base di una prognosi favorevole circa il futuro comportamento del condannato. La presenza di precedenti penali e un atteggiamento non collaborativo possono legittimamente fondare un giudizio prognostico negativo da parte del giudice di merito. Tale valutazione, se sorretta da una motivazione logica e coerente, è definitiva e non può essere oggetto di un riesame da parte della Corte di Cassazione. La decisione sottolinea l’importanza della discrezionalità del giudice nel bilanciare le finalità rieducative della pena con le esigenze di prevenzione e sicurezza sociale.
Quando può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Può essere negata quando il giudice, basandosi su elementi come i precedenti penali e il comportamento dell’imputato, formula una prognosi negativa, ritenendo probabile che la persona commetterà altri reati in futuro.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale per decidere sulla sospensione condizionale?
No, secondo la Cassazione, il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi elencati nell’art. 133 c.p., ma può limitarsi a indicare quelli che ritiene più importanti e prevalenti per la sua decisione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla probabilità di commettere nuovi reati?
No, la valutazione sulla prognosi di reiterazione dei reati è considerata una ‘valutazione di merito’, che spetta ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere riesaminata o criticata in sede di Corte di Cassazione, se adeguatamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/11/1994
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello con pertinente riferimento ai precedenti penali ed alla volontà di contrapposizione posta in essere in forma reiterata che ha fatto ritenere, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, negativa la prognosi di reiterazione di reati; che il giudice di merit valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quel lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.