Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39951 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1601 sez.
NOME COGNOME
UP Ð 27/11/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
COGNOME NOME, nato a Poli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di LÕAquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte dÕappello de LÕAquila, con sentenza del 7 marzo 2025, in parziale riforma della decisione resa il 10 ottobre 2022 dal Tribunale di Vasto, appellata dallÕimputato AVV_NOTAIO, riqualificava il fatto di cui al capo 1, lett. d, nellÕipotesi di reato prevista dallÕart. 640, primo comma, cod. pen., con lÕaggravante di cui allÕart. 61, n. 9, cod. pen.
AllÕesito di tale qualificazione, la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela anche in relazione al reato contestato al capo 1), lett. i).
Per le residue imputazioni, la Corte dÕappello rideterminava la pena nella misura di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa; riduceva la durata della accessoria in corrispondenza con quella detentiva; riduceva inoltre lÕimporto oggetto di confisca ad euro 1.024,00 e la somma dovuta a titolo di risarcimento in favore della parte civile ad euro 9.500,00.
La sentenza impugnata veniva confermata nel resto, e lÕimputato era altres’ condannato a rifondere alla parte civile le spese di patrocinio del grado dÕappello, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione lÕimputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione allÕart. 168cod. pen., nonchŽ vizio di motivazione art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando lÕerronea applicazione della legge penale e lÕillogicitˆ della motivazione con cui la Corte dÕappello ha respinto la richiesta di rimessione in termini per presentare istanza di sospensione del procedimento, con messa alla prova.
Il ricorrente sostiene che, a seguito della riqualificazione del fatto in termini di truffa aggravata, reato ricompreso tra quelli indicati dallÕart. 550, comma 2, cod. proc. pen., aveva diritto ad accedere alla richiesta di messa alla prova. Il ricorrente censura, pertanto, la motivazione adottata dalla Corte territoriale, fondata sulla relazione dellÕUEPE, ritenendola manifestamente illogica, poichŽ basata su elementi che, a suo avviso, non integrano un affidabile giudizio negativo circa la capacitˆ del prevenuto di rispettare le prescrizioni e di astenersi dal commettere ulteriori reati. La difesa imputa alla Corte dÕappello di avere svolto una valutazione , condizionata dallÕesito del giudizio di merito, in violazione dei criteri dettati dallÕart. 133 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione allÕart. 163, primo comma, cod. pen., nonchŽ omessa motivazione (difetto del tratto grafico), non avendo la Corte territoriale provveduto dÕufficio alla sospensione condizionale della pena, nonostante la sanzione detentiva irrogata fosse inferiore a due anni di reclusione e lÕimputato incensurato. Il ricorrente
rappresenta di avere espressamente richiesto il beneficio con i motivi di appello e lamenta che la sentenza impugnata non espone alcuna ragione idonea a giustificarne il diniego, sicchŽ la motivazione risulterebbe mancante o meramente apparente.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Il ricorrente contesta il diniego della richiesta rimessione in termini per la presentazione dellÕistanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dellÕart. 168cod. pen., denunciando lÕillogicitˆ della motivazione adottata dalla Corte dÕappello.
1.2. La censura non coglie tuttavia nel segno. é anzitutto corretto, come osservato dal giudice di merito, che, a sèguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di truffa aggravata rientra tra quelli per i quali lÕart. 550, comma 2, cod. proc. pen. consente lÕaccesso alla messa alla prova. Ci˜ nondimeno, la concessione del beneficio presuppone non solo la presentazione di un programma di trattamento idoneo, ma soprattutto una prognosi favorevole circa la capacitˆ dellÕimputato di astenersi dal commettere ulteriori reati. La Corte dÕappello si è attenuta a tali principi, fondando il proprio giudizio negativo su elementi puntuali e coerenti desunti dalla relazione dellÕUEPE di Pescara. Da essa emergeva che lÕimputato non riconosceva le condotte antigiuridiche a lui contestate e non mostrava alcuna significativa consapevolezza del disvalore dei fatti, nŽ segni di resipiscenza o di evoluzione critica rispetto ai comportamenti illeciti tenuti. La stessa relazione evidenziava un atteggiamento improntato a sicurezza e scarsa capacitˆ di revisione personale del vissuto problematico, tale da rendere necessario un percorso più profondo di rielaborazione e da escludere, allo stato, una prognosi favorevole di futura astensione dal reato.
Si tratta di una motivazione fondata su elementi concreti e pertinenti, immune dai vizi logici denunciati. Nessun rilievo pu˜ allora assumere la diversa lettura proposta dal ricorrente, che si limita a contrapporre una propria valutazione alternativa dellÕaccesso alla , non consentita in sede di legittimitˆ.
2. Il secondo motivo è del pari infondato.
2.1. Dalla lettura dei motivi di appello, non risulta che lÕimputato abbia chiesto, in caso di rideterminazione della pena, anche la sospensione condizionale della stessa. Peraltro, la Corte dÕappello poteva dÕufficio provvedere in tal senso ai sensi del comma 5 dellÕart. 597 cod. proc. pen. SullÕammissibilitˆ del motivo che denunci lÕomessa motivazione del rigetto implicito, tuttavia, si è pronunciata questa Corte nella sua massima espressione di collegialitˆ (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376-01), che ha affermato il seguente principio di diritto: ÒIn tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in
presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non pu˜ dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di meritoÓ.
Dalla lettura degli atti trasmessi non risulta che lÕimputato abbia fatto richiesta del beneficio, nŽ con i motivi di gravame, nŽ con memorie prodotte in grado di appello, tanto meno con le conclusioni rassegnate nel merito, il che rende evidentemente inammissibile il motivo di ricorso.
2.2. In ogni caso, la motivazione spesa dalla Corte dÕappello per negare accesso alla messa alla prova contiene in sŽ (trattandosi di una valutazione che investe una prognosi di più ampio raggio) le ragioni embrionali della carenza di presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il che consente di ritenere argomentato, ancorchŽ con riferimento ad altro punto della decisione, il diniego implicito (in argomento, v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakkaey, Rv. 284096-01).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi e per gli effetti dellÕart. 616 cod. proc. pen, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 27 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO est.
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME