Sospensione Condizionale e Rischio di Recidiva: La Decisione della Cassazione
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta un importante strumento nel diritto penale, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri che guidano il giudice nella valutazione, sottolineando come un precedente penale e la condizione di precarietà economica possano costituire elementi sufficienti per formulare un giudizio prognostico negativo sul futuro comportamento del reo e, di conseguenza, negare il beneficio. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato. La difesa ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, sollevando due questioni principali: in primo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale; in secondo luogo, il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 164 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione conferma integralmente l’impianto logico-giuridico della sentenza impugnata, ritenendo le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello pienamente congrue e prive di vizi logici. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Rifiuto della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso tale causa di non punibilità. La decisione si basava sul “rilevato disvalore oggettivo della condotta”, poiché il tentato furto aveva riguardato beni di valore non trascurabile. Secondo gli Ermellini, la valutazione del giudice di merito è stata logica, coerente con le prove raccolte e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Le Ragioni del Diniego della Sospensione Condizionale
Il punto cruciale della pronuncia riguarda il secondo motivo di ricorso, incentrato sul diniego della sospensione condizionale. La Corte ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva negato il beneficio sulla base di una prognosi sfavorevole. Il giudice di merito aveva previsto che il ricorrente non si sarebbe astenuto dalla futura commissione di reati. Tale previsione non era arbitraria, ma fondata su due elementi concreti:
1. Il precedente penale: L’esistenza di una precedente condanna a carico del soggetto.
2. La condizione di precarietà economica: La situazione di instabilità economica del ricorrente è stata considerata come un fattore che, unito al precedente, poteva spingere a commettere nuovi reati per far fronte alle proprie necessità.
La Cassazione ha sottolineato che questo tipo di valutazione, che tiene conto sia di elementi oggettivi (i precedenti) sia di elementi soggettivi e contestuali (la situazione economica), rientra pienamente nelle prerogative del giudice di merito ed è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la concessione della sospensione condizionale non è un diritto, ma un beneficio subordinato a una valutazione discrezionale del giudice. Quest’ultimo deve formulare un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo. La decisione insegna che, in questo processo valutativo, elementi come i precedenti penali e la condizione socio-economica dell’imputato possono assumere un peso determinante. Una condizione di precarietà economica, sebbene non possa mai costituire di per sé una colpa, può essere legittimamente considerata, insieme ad altri indicatori, come un fattore di rischio per la recidiva, giustificando così il diniego del beneficio.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto che la condotta avesse un significativo disvalore oggettivo, dato che i beni oggetto del tentato furto erano di valore non trascurabile.
Quali elementi hanno giustificato il diniego della sospensione condizionale della pena?
Il diniego si è basato su una prognosi negativa riguardo la futura condotta del ricorrente. Questa valutazione è stata motivata dalla presenza di una precedente condanna e dalla sua condizione di precarietà economica, elementi che, considerati insieme, hanno fatto ritenere probabile la commissione di nuovi reati.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che ha riguardato beni di valore non trascurabile, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena è sostenuto da conferente apparato argomentativo, dando conto in modo puntuale la Corte d’appello delle ragioni per le quali si prevede che il ricorrente non si asterrà dalla futura commissione di reati in presenza del dato negativo concretato dalla precedente condanna riportata, unitamente alla considerazione della sua condizione di precarietà economica (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, COGNOME, Rv. 195225).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore