Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41197 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41197 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Sicignano degli Alburni il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 9/7/2025 della Corte d’appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte d’appello di Lecce ha dichiara inammissibili le richieste presentate nell’interesse di NOME COGNOME, volte a ottenere sia la restituzione nel termine per provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise non versate, cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto a COGNOME con la sentenza del 16 novembre 2022 della medesima Corte d’appello di Lecce, cui provvedere nel termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, sia la rescissione di tale giudicato
La Corte territoriale, nel dichiarare l’inammissibilità di tali istanze, evidenziato la mancata allegazione da parte del richiedente RAGIONE_SOCIALE ragioni della natura incolpevole della decadenza nella quale lo stesso era incorso, sottolineando che egli nel giudizio di merito era stato assistito da due difensori di fiducia, ch aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello con la quale era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinato al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise evase entro 60 giorni dal passaggio in giudicato di tale sentenza) e che aveva partecipato all’incidente di esecuzione relativo alla richiesta di revoca di detto benefici avanzata dal Pubblico ministero. Quanto alla richiesta di rescissione del giudicato la Corte territoriale ha ribadito che nel giudizio di merito il richiedente era sta assistito da due difensori di fiducia, presso uno dei quali aveva anche eletto domicilio, ed era quindi pienamente informato della celebrazione del giudizio di appellorsuo carico.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, premettendo che:
la sentenza della Corte d’appello di Lecce, con la quale era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise non versate, era divenuta definitiva il 22 settembre 2023, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso tale sentenza;
il difensore del condannato aveva quindi, con istanza del 20 marzo 2024, chiesto alla RAGIONE_SOCIALE il calcolo RAGIONE_SOCIALE accise dovute e le modalità per il relativo pagamento, non essendo stato indicato il relativo ammontare nella sentenza di secondo grado, con la conseguenza che non poteva neppure rilevarsi alcuna decadenza, come osservato dalla stessa Corte d’appello di Lecce, che aveva rigettato una prima richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale, sottolineando l’indeterminatezza del quantum dell’obbligo posto a
carico del condannato, non essendo stato indicato neppure nella sentenza di merito l’ammontare RAGIONE_SOCIALE accise evase;
l’RAGIONE_SOCIALE aveva quindi comunicato al condannato, in data 16 aprile 2024, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE accise evase, per il cui pagamento era stata chiesta dal condannato medesimo una rateizzazione, che non era stata concessa;
la Corte d’appello di Lecce con ordinanza del 27 marzo 2025 aveva quindi accolto la richiesta di revoca della sospensione condizionale avanzata dal Pubblico ministero, ritenendo ingiustificato il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE accise evase da parte del condannato, al quale era stato da tempo comunicato il relativo importo.
Tanto premesso, ha lamentato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., 175 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, in quanto la mancata determinazione nella sentenza della Corte d’appello dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE accise evase, ossia RAGIONE_SOCIALE somme da versare per eliminare le conseguenze dannose del reato, rendeva indeterminato l’obbligo al cui adempimento era stato subordinato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena (si richiama la sentenza n. 37503 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite), con la conseguente nullità del titolo esecutivo in tale parte e, i ogni caso, la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini del ricorrente. Si lamenta anche la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche dell’imputato all’atto della subordinazione del beneficio alla riparazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze patrimoniali del reato, giacché non era neppure noto alla Corte d’appello l’ammontare RAGIONE_SOCIALE accise evase al cui pagamento è stato subordinato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità e la natura promiscua RAGIONE_SOCIALE censure formulare con il ricorso.
Con motivi aggiunti pervenuti il 27 ottobre 2025 il ricorrente ha eccepito la nullità dell’ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per violazione del diritto al contraddittorio; l’indeterminatezza dell’obbligo cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale; la non imputabilità della decadenza dal termine di adempimento, proprio a causa della mancata determinazione nella sentenza dell’imposta da versare, oltre che della comunicazione dell’ammontare di tale somma successivamente alla scadenza del termine; l’inesigibilità dell’obbligo e la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE proprie condizioni economiche, necessaria per poter subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di una obbligazione pecuniaria; la natura indebita della integrazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell’esecuzione, con la conseguente nullità del titolo esecutivo stesso;
l’incompetenza funzionale del Pubblico ministero che aveva emesso l’ordine di esecuzione (ossia il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente fondato.
2. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE proprie istanze di restituzione nel termine per provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise non versate, cui è stato subordinato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena accordatogli con la sentenza della Corte di Lecce del 16 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 22 settembre 2023, e di rescissione del relativo giudicato, sottolineando la mancata indicazione nel titolo esecutivo, ossia nella suddetta sentenza della Corte d’appello di Lecce, dell’ammontare della somma da versare per eliminare le conseguenze dannose del reato ascrittogli (ossia RAGIONE_SOCIALE accise non versate), con la conseguente non imputabilità del mancato rispetto del termine di 60 giorni stabilito in detta sentenza per provvedere a tale pagamento.
Osserva, dunque, il Collegio che le questioni sollevate dal ricorrente in ordine alla indeterminatezza del titolo esecutivo, a causa della mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE somme da versare per eliminare le conseguenze dannose del reato, non sono correlate ad alcuna specifica istanza del ricorrente medesimo, che non ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’integrazione del titolo esecutivo, con la specificazione RAGIONE_SOCIALE somme da versare per assolvere l’onere impostogli per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena; né ha domandato la revoca di detta condizione, peraltro da richiedere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, ormai esauriti, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce; né si è opposto alla disposta revoca del beneficio, prospettando la inesigibilità della prestazione cui lo stesso è stato subordinato per oggettiva indeterminatezza e, quindi, la incolpevolezza della mancata esecuzione della prestazione (che ha determinato la revoca del beneficio disposta con la precedente ordinanza della medesima Corte d’appello di Lecce del 27 marzo 2025); né risulta aver proposto impugnazione avverso tale ultima decisione prospettando l’indeterminatezza dell’obbligo impostogli per poter fruire del beneficio.
Il ricorrente ha, solamente, chiesto la restituzione nel termine per provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise non versate, ossia RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per eliminare le conseguenze dannose del reato dallo stesso commesso, al cui pagamento è stato subordinato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
A sostegno di tale istanza il ricorrente non ha, però, allegato la natura incolpevole del proprio inadempimento, avendo, anzi riconosciuto di aver ricevuto il 16 aprile 2024 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la comunicazione dell’importo da corrispondere, proponendo anche istanza di rateazione del relativo pagamento. Ne consegue che il mancato rispetto del termine di 60 giorni stabilito nella sentenza della Corte d’appello, anche volendone fissare la decorrenza da detta comunicazione, non può essere ritenuto incolpevole, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la restituzione del termine richiesta dal ricorrente.
Neppure può utilmente discorrersi di rescissione del giudicato, posto che il ricorrente non ha affermato di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti e di non aver potuto senza sua colpa proporre impugnazione, avendo, anzi, proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Lecce, poi dichiarato inammissibile con ordinanza del 22 settembre 2023 della Settima Sezione.
Ne consegue, in definitiva, l’evidente infondatezza del ricorso.
3. L’inammissibilità del ricorso determina l’inammissibilità degli ulteriori motiv formulati con la memoria pervenuta il 27 ottobre 2025, peraltro del tutto eccentrici rispetto agli originari motivi di ricorso e rivolti per lo più verso il provvedimento revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la facoltà di presentare motivi nuovi presuppone la proposizione di un ricorso idoneo a consentire la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, nell’ambito del quale i motivi di ricorso già proposti possono essere sviluppati o ulteriormente illustrati, cosicché se i primi sono inammissibili non vi è luogo a un loro sviluppo e quindi non è consentita la proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi origi per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra essi (cfr. Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 – 03; Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 282021 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158 – 01; v. anche Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
Così deciso il 12/11/2025