Sospensione Condizionale della Pena: i Limiti Imposti dai Precedenti Penali
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, ma la sua applicazione è soggetta a requisiti stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto come la presenza di precedenti condanne definitive possa precludere l’accesso a tale beneficio, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in abitazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano principalmente due:
1. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il presunto omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’appellante contestava la decisione della Corte d’Appello, sperando di ottenere una revisione favorevole dalla Suprema Corte.
L’Analisi della Corte e la Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Il Diniego della Sospensione Condizionale a Causa di Precedenti
Il primo motivo di ricorso è stato rapidamente liquidato dai giudici. La Corte ha rilevato che, come emergeva chiaramente dal certificato del casellario giudiziale, l’imputato aveva già subito una precedente condanna in via definitiva alla pena di due anni di reclusione. Questa circostanza è ostativa alla concessione del beneficio. La legge, infatti, pone dei limiti precisi: chi ha già riportato una condanna a una pena detentiva per un delitto non può ottenere una seconda sospensione. La decisione della Corte d’Appello di negare il beneficio era quindi non solo corretta, ma giuridicamente doverosa.
L’Equivoco sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato, ma per una ragione diversa, legata a un’imprecisione del ricorso stesso. L’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che tali circostanze erano già state riconosciute sia in primo grado sia in appello. Il vero punto di doglianza, che l’appellante avrebbe dovuto sollevare, era il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Poiché questo specifico motivo non era stato reiterato nel ricorso per cassazione, la censura così come formulata è risultata inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri chiari e inequivocabili. In primo luogo, l’applicazione della sospensione condizionale della pena non è una facoltà discrezionale del giudice quando mancano i presupposti di legge. La presenza di una condanna definitiva a due anni di reclusione, come documentato dal casellario giudiziale, costituisce un impedimento legale insormontabile. La decisione impugnata era, pertanto, pienamente conforme alla normativa vigente. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato un vizio nella formulazione del secondo motivo di ricorso. In sede di legittimità, i motivi di impugnazione devono essere specifici e pertinenti. Lamentare il mancato riconoscimento di un’attenuante già concessa, invece di contestare il bilanciamento con le aggravanti, rende il motivo privo di fondamento e non scrutinabile nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto penale e processuale. Primo, il beneficio della sospensione condizionale della pena è strettamente legato alla storia criminale dell’imputato; un precedente penale di una certa gravità può escluderlo a priori. Secondo, la redazione di un ricorso per cassazione richiede la massima precisione tecnica: i motivi devono essere formulati in modo chiaro e corretto, altrimenti si rischia una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni discussione sul merito della questione. Per l’imputato, la decisione comporta la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando l’importanza di una valutazione attenta dei presupposti prima di adire la Suprema Corte.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena se si ha già una condanna definitiva?
No, secondo quanto stabilito in questa ordinanza, il beneficio non può essere concesso se l’imputato è già stato precedentemente condannato in via definitiva a una pena di due anni di reclusione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati: il primo, sulla sospensione condizionale, era precluso da una precedente condanna; il secondo, sulle attenuanti, era basato su un presupposto errato, poiché le attenuanti erano già state riconosciute.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31561 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’imputato impugna la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione; che, con il primo motivo proposto, si duole dell’omessa
Considerato concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato, poiché, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, il beneficio non poteva essere concesso, come ha correttamente ritenuto la decisione impugnata, in quanto l’imputato era stato già precedentemente condannato in via definitiva alla pena di due anni di reclusione;
Considerato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute sin dal giudizio di primo grado e di qui in appello era stato proposto il differente motivo di grave, non reiterato in questa sede di legittimità, afferente il mancato riconoscimento in misura prevalente di dette circostanze attenuanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024