Sospensione Condizionale: la Cassazione nega il beneficio a chi ha precedenti
L’ordinanza n. 46859/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti di applicazione della sospensione condizionale della pena, specialmente in presenza di precedenti penali. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa, confermando la linea dura dei giudici di merito nel negare benefici a chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Truffa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza di secondo grado. In particolare, ha contestato sia la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia il mancato riconoscimento di una serie di benefici, tra cui la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso: Attenuanti e Sospensione Condizionale
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali filoni argomentativi. Il primo mirava a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto). Il secondo, invece, si concentrava sulla mitigazione della pena, richiedendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell’attenuante del danno di speciale tenuità e, soprattutto, della sospensione condizionale della pena.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, negando ingiustamente i benefici richiesti.
L’Analisi della Cassazione sul Beneficio della Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno definito i motivi di ricorso come “aspecifici e reiterativi” di questioni già ampiamente e correttamente affrontate dalla Corte territoriale. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta esaustiva e logica, fondata su una pluralità di elementi che dimostravano la colpevolezza dell’imputato.
La Valutazione dei Precedenti Penali
Il punto cruciale della decisione riguarda il diniego dei benefici. La Cassazione ha confermato che la Corte d’Appello ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa del “valore significativo del provento del reato” e, soprattutto, dei “plurimi precedenti penali specifici” dell’imputato. Questi precedenti, infatti, escludono la non abitualità del comportamento, requisito essenziale per la tenuità del fatto.
Lo stesso metro di giudizio è stato applicato alla richiesta di sospensione condizionale. I giudici hanno ribadito il principio secondo cui la prognosi sulla futura astensione dal commettere reati, richiesta dall’art. 164 c.p., può essere fondata sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti giudiziari, come previsto dall’art. 133 c.p.
La Reiterazione dei Benefici
Un elemento decisivo, evidenziato dalla Corte, è stato il fatto che il ricorrente avesse già beneficiato per ben tre volte della sospensione condizionale della pena. Questa circostanza ha pesato negativamente sul giudizio prognostico, dimostrando che le precedenti concessioni del beneficio non avevano sortito l’effetto rieducativo sperato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come i giudici di merito abbiano correttamente operato. Essi hanno valorizzato la gravità del danno subito dalla vittima e l’assenza di elementi favorevoli all’imputato per negare le attenuanti. Per quanto riguarda la sospensione condizionale, il giudizio prognostico negativo si è basato solidamente sui precedenti penali e sul fatto che l’imputato avesse già ampiamente usufruito del beneficio in passato senza astenersi dal commettere nuovi reati. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato generico, manifestamente infondato e, in ultima analisi, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: la concessione di benefici come la sospensione condizionale non è un automatismo. La valutazione del giudice deve basarsi su un’analisi concreta della personalità dell’imputato e della sua storia criminale. La presenza di precedenti penali specifici e la reiterata fruizione di benefici in passato costituiscono ostacoli quasi insormontabili per ottenere una nuova sospensione della pena, in quanto minano alla base la prognosi positiva sulla futura condotta richiesta dalla legge.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena se si hanno precedenti penali specifici?
Secondo questa ordinanza, è molto difficile. I giudici possono negare il beneficio basando il loro giudizio prognostico sulla capacità a delinquere dell’imputato, desunta proprio dai precedenti giudiziari, i quali afferiscono alla condotta e alla vita del reo antecedenti al reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano considerati generici, ripetitivi di argomentazioni già respinte in appello e, in parte, non consentiti in sede di legittimità, in quanto richiedevano una rivalutazione dei fatti non permessa alla Corte di Cassazione.
Aver già usufruito della sospensione condizionale in passato impedisce di ottenerla di nuovo?
Sì, può essere un fattore decisivo. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che l’imputato aveva già beneficiato per tre volte della sospensione condizionale, un elemento che ha contribuito in modo determinante a negare un’ulteriore concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FABRIANO il 22/07/1978
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Bruno;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 131-bis, 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizi motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del f è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gra come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plurali di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del di cui all’art. 640 cod. pen. (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e de razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed rilevato che la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione de disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del significativo del provento del reato e dei plurimi precedenti penali specifici d l’imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richies espressamente dalla disposizione invocata;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 -bis, 62 n. 4 e 164 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche dell’attenuante del danno di speciale tenuità nonché del mancato riconosciment della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimi rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini diniego delle invocate attenuanti, la gravità del danno subito dalla persona of e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
rilevato che l’ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta violazione dell’ 163 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è generica e manifestamente infondata I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto second il decidente può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma pr cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta dai precede giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi a condotta e alla vita del reo antecedenti al reato (vedi Sez. 5, n. 1795
07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; Sez. 7, Ordinanza n. 30345 de 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 13625 del 15/12/2023, De Concilio, non nnassimata). Inoltre, la Corte territoriale ha correttam rimarcato che il ricorrente ha già beneficiato tre volte della sospens condizionale della pena (vedi pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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