Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DRITTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 08/01/2025, confermativa di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 08/05/2023, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, deduc violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabili per non avere la Corte di merito affrontato i rilievi difensivi con i quali si conte riconducibilità della truffa all’odierno ricorrente.
2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione di cui ricorrevano i presupposti.
3. Con il terzo motivo si duole della decisione in punto di subordinazione del beneficio de sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, in assenza di costituzione
della parte civile.
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
5. Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la puntuale motivazione della Cort di appello che a pag. 5 della sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha riten
che la truffa fosse attribuibile all’imputato pertinentemente rilevando che l’attivazione post pay su cui è confluito il profitto della truffa
“richiede la presenza della persona fisica del soggetto intestatario del conto collegato”sicchè
era evidente la responsabilità del ricorrente.
6. Sono fondati invece il secondo e terzo motivo tra loro connessi e che richiedono una trattazione congiunta.
La Corte di appello in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizion della pena l’ha subordinata al risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civ
La decisione è erronea perché :in coyffrastoì in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni con la sentenza n. 32939 del 27/04/2023, Rv. 284969, secondo cui “in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno s quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento l’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, rigua solo danno civile”.
Il venir meno della condizione incide positivamente anche sulla concessione del beneficio della m menzione sul quale la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 620, co. 1, lett. I) c. p.p.
Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la concessione della sospension condizionale della pena (la restituzione della somma di euro 286,00), condizione che v eliminata e annullata senza rinvio con riferimento al beneficio della non menzione di c evidentemente, ricorrono i presupposti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale subordinata alla restituzione della somma di euro 286,00, condizione che elimina.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al beneficio della non menzione ch concede.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 09/04/2025