Sospensione Condizionale della Pena: Il Risarcimento è Legittimo solo con la Parte Civile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di sospensione condizionale della pena: il giudice non può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno se la persona offesa non si è costituita parte civile nel processo. Questa decisione chiarisce i confini tra la sanzione penale e la tutela civilistica, garantendo che le condizioni imposte all’imputato siano sempre fondate su presupposti giuridici solidi.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tra i motivi del ricorso, emergeva una questione di natura prettamente procedurale, destinata a diventare il fulcro della decisione della Suprema Corte: la legittimità della condizione imposta per la concessione della sospensione della pena.
La Corte di Appello, infatti, aveva subordinato il beneficio alla restituzione di una somma di 286,00 euro. È proprio su questo punto che la difesa ha incentrato una parte cruciale della sua argomentazione, che ha trovato accoglimento presso i giudici di legittimità.
La Decisione sulla Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per quanto riguarda l’affermazione della responsabilità penale per la truffa, ha accolto la doglianza relativa alla condizione apposta alla sospensione della pena. I giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata su questo specifico punto, eliminando l’obbligo di pagamento.
Il Principio Giuridico Richiamato
Il ragionamento della Corte si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 32939 del 2023), secondo cui “in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile”.
Il risarcimento del danno, così come l’obbligo di restituzione, attiene infatti al solo danno civile. Se la persona danneggiata dal reato non si attiva nel processo penale costituendosi parte civile, il giudice non può imporre d’ufficio all’imputato un obbligo di natura risarcitoria come condizione per ottenere un beneficio penale.
Conseguenze della Decisione: la Non Menzione
L’eliminazione della condizione illegittima ha avuto un effetto a cascata positivo per il ricorrente. La Corte ha ritenuto che, venendo meno tale obbligo, fossero presenti i presupposti per concedere anche il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Anche questa parte della sentenza è stata annullata e decisa direttamente dalla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e lineari. Il potere del giudice penale di imporre condizioni per la sospensione della pena non è illimitato, ma deve rispettare i confini tra la giurisdizione penale e quella civile. L’obbligo di risarcire un danno presuppone una domanda in tal senso da parte del danneggiato, formalizzata attraverso la costituzione di parte civile. In assenza di tale atto processuale, qualsiasi imposizione di pagamento a titolo di risarcimento è priva di fondamento giuridico e, pertanto, illegittima. La Corte ha agito applicando l’articolo 620, comma 1, lettera l), del codice di procedura penale, che le consente di annullare senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo direttamente nel merito ed eliminando la condizione illegittima.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un’importante garanzia per l’imputato. La sospensione condizionale della pena non può essere trasformata in uno strumento per imporre surrettiziamente obblighi di natura civilistica che non sono stati formalmente richiesti dalla parte lesa. Questa decisione rafforza la distinzione tra la sanzione per il reato e la riparazione del danno, ricordando che la seconda richiede un’iniziativa processuale specifica da parte del soggetto che si ritiene danneggiato. Per gli operatori del diritto, è un monito a verificare sempre la corretta applicazione delle condizioni legate ai benefici penali, assicurandosi che esse poggino su solidi presupposti normativi e procedurali.
Un giudice può sempre subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno?
No, secondo la sentenza, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando nel processo si sia costituita la parte civile, poiché il risarcimento riguarda il solo danno civile.
Cosa succede se la condizione di risarcimento viene imposta senza la costituzione di parte civile?
La condizione è illegittima e deve essere eliminata. La Corte di Cassazione, in questo caso, ha annullato la sentenza limitatamente a tale condizione, rimuovendola senza necessità di un nuovo giudizio di merito.
L’eliminazione della condizione di risarcimento ha altre conseguenze?
Sì, nel caso specifico, la rimozione della condizione ha inciso positivamente anche sulla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, che la Corte ha ritenuto di poter concedere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17705 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DRITTO
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COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 08/01/2025, confermativa di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 08/05/2023, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, deduc violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’affermazione di responsabili per non avere la Corte di merito affrontato i rilievi difensivi con i quali si conte riconducibilità della truffa all’odierno ricorrente.
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Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione di cui ricorrevano i presupposti.
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Con il terzo motivo si duole della decisione in punto di subordinazione del beneficio de sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, in assenza di costituzione
della parte civile.
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Il ricorso è parzialmente fondato.
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Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la puntuale motivazione della Cort di appello che a pag. 5 della sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha riten
che la truffa fosse attribuibile all’imputato pertinentemente rilevando che l’attivazione post pay su cui è confluito il profitto della truffa
“richiede la presenza della persona fisica del soggetto intestatario del conto collegato”sicchè
era evidente la responsabilità del ricorrente.
- Sono fondati invece il secondo e terzo motivo tra loro connessi e che richiedono una trattazione congiunta.
La Corte di appello in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizion della pena l’ha subordinata al risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civ
La decisione è erronea perché :in coyffrastoì in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni con la sentenza n. 32939 del 27/04/2023, Rv. 284969, secondo cui “in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno s quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento l’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, rigua solo danno civile”.
Il venir meno della condizione incide positivamente anche sulla concessione del beneficio della m menzione sul quale la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 620, co. 1, lett. I) c. p.p.
Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla condizione cui è stata subordinata la concessione della sospension condizionale della pena (la restituzione della somma di euro 286,00), condizione che v eliminata e annullata senza rinvio con riferimento al beneficio della non menzione di c evidentemente, ricorrono i presupposti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale subordinata alla restituzione della somma di euro 286,00, condizione che elimina.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo al beneficio della non menzione ch concede.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso il 09/04/2025