Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, , GLYPH Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 luglio 2015, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola condannava NOME alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per i reati ascrittile.
Avverso la citata sentenza NOME COGNOME proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Napoli, che lo rigettava con sentenza del 20 giugno 2016 confermando la sentenza di primo grado.
La difesa di NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione. Con sentenza in data 11 settembre 2018, la Corte di cassazione annullava senza rinvio la menzionata sentenza della Corte di appello di Napoli e rideterminava la pena in un anno e dieci mesi di reclusione.
La difesa di NOME COGNOME chiedeva alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, la concessione, in favore della condannata, della sospensione condizionale della pena risultante dal citato annullamento senza rinvio.
Con ordinanza del 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza, sulla base del rilievo che il beneficio non era stato richiesto con l’atto appello.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 2 ottobre 2023, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 163 e 164 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nel ricorso si afferma che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accogliere l’istanza, perché il beneficio, che non poteva essere concesso nei giudizi davanti al Tribunale e alla Corte di appello in fase di cognizione, avuto riguardo al fatto che la pena inflitta superava il limite di legge, poteva essere concesso, invece, a seguito della menzionata sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 11 settembre 2018, poiché quest’ultima aveva rideterminato la pena in un anno e dieci mesi di reclusione, cioè in misura
inferiore al limite massimo di due anni entro il quale la legge consente la concessione del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 16679 del 01/03/2013, Rv. 254570 – 01).
È stato chiarito che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall’art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l’istanza di concessione d beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell’entità della pena irrogata (Sez. 4, Sentenza n. 43881 del 14/06/2018, dep. 03/10/2018, Rv. 274275 – 01).
È stato precisato che, qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga riconAVV_NOTAIOa nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen., il giudic dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 8262 del 08/01/2019, Rv. 275658 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi che il giudice dell’esecuzione è astrattamente competente a valutare una istanza di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di annullamento senza rinvio da cui derivi il ridimensionamento della pena entro i limiti di concedibilità del beneficio, ma, con riferimento al caso specifico ora in esame, deve pure affermarsi che in concreto il giudice dell’esecuzione non poteva provvedere in merito, perché non risulta che sussistesse il presupposto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, consistente nell’avvenuta presentazione dell’istanza nel giudizio di cognizione.
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In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 6 proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.