Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a COLZATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112,
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, il 27/09/2023, il 31/05/2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribuna e di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la recidiva contestata e applicate le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo ha condanNOME alla pena principale di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo la sospensione condizionale della stessa.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione della legge penale. Come emerge dall’allegato certificato del casellario giudiziale, l’imputato ha in precedenza riportato due condanne a pena detentiva, della quali una sospesa, sicché, ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., non può beneficiare una seconda volta della sospensione condizionale, che, in ogni caso, è preclusa in quanto la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata, supera i limiti stabiliti dall’art. 153 cod. pen.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal P.G. ricorrente. In primo luogo, la pena irrogata con la sentenza per la quale all’imputato è già stata applicata la sospensione condizionale della pena è di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.098 di multa, sicché, cumulata a quella inflitta nel presente processo, non rientra nei limiti di legge. Inoltre, l’imputato ha riportato un’altra condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, il che esclude la concedibilità del beneficio, tanto più che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 01).
L’esclusione GLYPH della GLYPH sospensione GLYPH condizionale GLYPH della GLYPH pena GLYPH potrebbe astrattamente condurre all’applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., non ostandovi la circostanza che il condanNOME sia sottoposto a misura
alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, De COGNOME, Rv. 286129 – 01). Pertanto, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso il 09/05/2024.